Per il tribunale UE, il marchio che contiene la rappresentazione stilizzata delle foglie di cannabis e i termini store e Amsterdam è contraria all'ordine pubblico

di Annamaria Villafrate - Il Tribunale del'Unione Europea, con la sentenza del 12 dicembre 2019 (sotto allegata) ha rigettato il ricorso di un'imprenditrice che si è vista respingere la domanda di registrazione di un marchio contenente la rappresentazione grafica delle foglie di cannabis e i termini store e Amsterdam. Come osservato dal Tribunale, tenendo conto della diversa percezione che il pubblico dei vari Stati europei potrebbe avere di tali simboli, visto che in alcuni di essi l'uso e il consumo della cannabis è considerato illecito, l'utilizzo di un simile simbolo può ingenerare nella collettività la convinzione che gli alimenti e i servizi indicati nell'istanza di registrazione del marchio, contengano sostanze stupefacenti illegali. Motivo per i quale il marchio è da considerarsi contrario all'ordine pubblico.

Registrazione marchio foglia di cannabis

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Un'imprenditrice nel dicembre 2016 presenta domanda di registrazione all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di un marchio contenente un elemento denominativo composto dai termini "cannabis", "store" e "amsterdam" e uno figurativo di tre file di foglie stilizzate, corrispondente alla comune rappresentazione della foglia di cannabis, su uno sfondo nero delimitato da due bordi di colore verde fosforescente, al di sopra e al di sotto del motivo.

L'esaminatore nel settembre del 2017 respinge la domanda di registrazione. A distanza di un mese l'imprenditrice ricorre all'EUIPO. La commissione però respinge il ricorso, ritenendo il segno oggetto della domanda di registrazione del marchio contrario all'ordine pubblico. La ricorrente ricorre quindi in giudizio chiedendo che il Tribunale annulli la decisione, mentre l'EUIPO chiede che il ricorso venga respinto.

Il marchio con la foglia di cannabis viola l'ordine pubblico

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Il Tribunale respinge i rilievi sollevati dalla ricorrente in merito al rigetto della domanda di registrazione del suo marchio, spiegando nei seguenti passaggi della sentenza, l'esattezza delle conclusioni a cui è giunta la commissione di ricorso, nel ritenere contrario il marchio all'ordine pubblico.

Rilevante la percezione del simbolo della marijuana nei vari Stati Europei

  • Prima di tutto, il tribunale rileva come la commissione abbia rilevato correttamente come la "particolare forma della foglia di cannabis viene spesso utilizzata come simbolo mediatico della marijuana."
  • Essa ha inoltre giustamente evidenziato come la "cannabis è diventata una sostanza illegale in molti paesi dell'Unione solo a partire da un certo tenore di THC, vale a dire lo 0,2% e (...) che la sostanza è ricavata dai fiori femminili della cannabis" separando chiaramente la cannabis dotata di effetti psicotropi da quella che priva di tali effetti, in base al tenore di THC, identificando un fatto notorio che, a parere della ricorrente, non era stato rilevato.
  • L'EUIPO ha correttamente sottolineato nel controricorso che: "il criterio dirimente al fine di valutare la contrarietà di un segno all'ordine pubblico è la percezione che di esso avrà il pubblico di riferimento, la quale può basarsi su definizioni imprecise da un punto di vista scientifico o tecnico, il che implica che ciò che rileva è la percezione concreta e attuale del segno, a prescindere dalla completezza delle informazioni possedute dal consumatore." Non solo, per pubblico di riferimento non si intende solo quello a cui sono destinati i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione. "Occorre, infatti, tener conto del fatto che i segni oggetto di tale impedimento alla registrazione scioccheranno non solo il pubblico al quale i prodotti e i servizi designati dal segno sono rivolti, ma parimenti altre persone che, senza essere interessate a tali prodotti e servizi, si troveranno accidentalmente di fronte a tale segno nella loro vita quotidiana."
  • Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, per la quale "la scelta della parola - amsterdam- si riferisce semplicemente all'origine della cannabis che essa adopera, nonché allo stile e all'atmosfera di tale città olandese, alla quale essa dice di ispirarsi per la prestazione dei propri servizi di ristorazione e, in particolare, per l'allestimento dei propri punti vendita" la commissione ritiene che "i consumatori sarebbero indotti dal segno oggetto della domanda di marchio ad associare i prodotti e i servizi da essa commercializzati, perfettamente legali, alle sostanze vendute nei -coffee shops- di Amsterdam" a dimostrazione di un apprezzamento di parte e inesatto del significato dei simboli e delle parole del marchio.
  • Non solo, i segni percepibili non sono gli stessi in tutti gli Stati, soprattutto alla luce delle numerose riflessioni in corso "sia sull'uso di prodotti derivati dalla cannabis aventi tenore di THC che non li rende stupefacenti, sia sul loro uso, quando sono stupefacenti, a fini terapeutici o anche ricreativi." Senza considerare il fatto che in molti Stati Europei, i prodotti derivati dalla cannabis con tenore di THC superiore allo 0,2% sono considerati sostanze stupefacenti illegali. Ne consegue che i segni percepibili dal pubblico come contrari all'ordine pubblico o al buon costume non sono gli stessi in tutti gli Stati membri, soprattutto per motivi linguistici, storici, sociali e culturali.

La questione della contrarietà all'ordine pubblico

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La commissione esaminatrice, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ritiene che la presenza contestuale nel marchio della rappresentazione stilizzata della foglia di cannabis, simbolo mediatico della marijuana, della parola -amsterdam-, che si riferisce al fatto che in questa città sono presenti numerosi punti vendita della sostanza stupefacente derivante dalla cannabis, in ragione della tolleranza, a determinate condizioni, della commercializzazione di quest'ultima nei Paesi Bassi, molto probabilmente fa si che il consumatore interpreti "la parola -cannabis- come riferita alla sostanza stupefacente, illegale in numerosi paesi dell'Unione." L'utilizzo del termine store potrebbe infine indurre i consumatori a ritenere che i prodotti e i servizi commercializzati dalla corrispondano a quelli offerti da un negozio simile di Amsterdam, visto l'accostamento dei due termini e il significato che in inglese essi assumono, se associati.

Per quanto riguarda quindi l'ordine pubblico, il regolamento 2017/1001 non contiene una definizione specifica di detto termine. Ragion per cui si deve tenere conto dei diversi valori, non sempre condivisi, presenti all'interno dei vari Stati dell'Unione. In alcuni Stati infatti da diversi anni è vietato l'uso e il consumo della cannabis, per perseguire un obiettivo di salute pubblica, fondamentale secondo il proprio sistema di valori. Il regime applicabile al consumo e all'uso di detta sostanza rientra pertanto nella nozione di "ordine pubblico", tanto più poi che la lotta al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti è anche una delle materie di intervento del legislatore Europeo.

Occorre da ultimo precisare che "il fatto che tale segno sarà percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione del fatto che gli alimenti e le bevande menzionati dalla ricorrente nella domanda di marchio, nonché i relativi servizi, contengono sostanze stupefacenti illegali in diversi Stati membri è sufficiente per concludere che detto marchio è contrario all'ordine pubblico".

Leggi anche:

https://www.studiocataldi.it/articoli/34302-cannabis-legale.asp

https://www.studiocataldi.it/articoli/news/35517-cannabis-si-cannabis-no-cannabis-ni-vota-il-sondaggio.asp

Scarica pdf sentenza Tribunale UE del 12-12-2019

Foto: 123rf.com
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