Per la Cassazione, il tradimento a nemmeno un anno dal matrimonio e un'unione formale non giustificano l'annullamento ecclesiastico se c'è stata convivenza per tre anni

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con sentenza n. 30900/2019 (sotto allegata) ribadendo i principi già sancito dalla SU n. 16379/2014 rigetta il ricorso di un marito che ha richiesto la delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio perché a distanza di mesi dalla cerimonia ha avviato una relazione extraconiugale vivendo da quel momento un'unione di pura forma, da separato in casa. Per la Corte però la convivenza ultratriennale e il fatto che il ricorrente non abbia allegato né provato il venir meno dell'affectio coniugalis ostacolano la pronuncia di delibazione richiesta.

Annullamento del matrimonio

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Il giudice dell'appello respinge la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, contratto dall'appellante e celebrato nel settembre del 2011. La corte, richiamando la SU n. 16379/2014 ha respinto la domanda stante la stabile convivenza della coppia per più di tre anni da matrimonio.

Stabilità della convivenza ostacolo alla delibazione

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Il marito soccombente in appello ricorre in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8 c. 2 della legge n. 121/1985 e dell'art. 797 c.p.c. in quanto, secondo la giurisprudenza delle SS.UU., i requisiti della stabilità e dell'esteriorità della convivenza ultratriennale, che ostacolerebbero la delibazione della sentenza non sussisterebbero nel caso di specie.

Il marito ammette infatti di aver avuto una relazione extraconiugale sopo un anno dal matrimonio e di ave vissuto con la moglie come separato in casa dal dicembre 2011. Egli ritiene inoltre che, a parte l'impossibilità di evincere dalla sentenza la continuità della convivenza, la qualificazione e l'interpretazione della stessa, nel caso di specie, non può definirsi stabile e continuativa, in ogni caso per ciò che riguarda il suo matrimonio la stessa sarebbe solo "formale."

La convivenza triennale fa passare in secondo piano tradimenti e un matrimonio di apparenze

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La Cassazione con sentenza n. 30900/2019 rigetta il ricorso del ricorrente in quanto: "il dato incontroverso (come nel caso in esame) della convivenza continuativa ultratriennale non può essere messo in discussione, al fine di escludere la condizione ostativa al riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento ecclesiastico del matrimonio, deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza da parte di uno o di entrambi i coniugi. Occorre perché tale dedotta mancanza di affectio coniugalis sia rilevante che entrambi i coniugi la riconoscano, al momento della proposizione della domanda di delibazione, ovvero che gli stessi abbiano manifestato inequivocamente all'esterno la piena volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale, ma come una semplice coabitazione. Occorre altresì che sia manifesta la consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione e cioè l'affermazione comune dell'esclusione degli effetti giuridici propri del matrimonio per effetto della semplice coabitazione."

Mancanza di affectio coniugalis che non dedotta e neppure provata dal ricorrente. La sua distanza affettiva dall'unione matrimoniale infatti non ha impedito ai due coniugi di convivere comunque insieme per tre anni, proseguendo così la convivenza sorta con il matrimonio.

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