Minore affidata al padre che le garantisce una maggiore regolarità educativa, se la mamma risulta più permissiva e distante emotivamente

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 30191/2019 (sotto allegata) rigetta il ricorso di una mamma finalizzato a contestare il provvedimento con cui è stato disposto il collocamento della figlia minore, in via preferenziale, presso il padre. Per gli Ermellini la Corte d'Appello ha applicato nell'interesse della minore un principio ormai consolidato della Cassazione, secondo cui, nel disporre la collocazione dei figli minori, il giudice deve tenere conto della condotta dei genitori, della loro disponibilità e capacità di creare un rapporto positivo con la prole. Nel caso di specie è emerso che il padre è il genitore in grado di assicurare alla minore una maggiore regolarità educativa e di vita, mentre la madre è risultata più distante emotivamente e più permissiva.

Collocamento prevalente presso il padre

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La Corte d'Appello rigetta il reclamo avanzato da una mamma contro il decreto del Tribunale dei Minorenni che ha disposto il collocamento della minore in via preferenziale presso il padre, previo affidamento della bambina ai Servizi sociali del Comune. La Corte ha disposto il collocamento presso il padre perché maggiormente rispondente agli interessi della minore, per la maggiore stabilità affettiva offerta da questo genitore.

Madre da privilegiare nell'interesse della minore

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Contro il decreto ricorre in Cassazione la madre con cui lamenta nel primo motivo il significato di "interesse della minore" attribuito dal decreto, considerato che secondo orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione la collocazione dei figli minori presso la madre è da privilegiare, a prescindere dalla modifica del luogo di residenza

da parte di quest'ultima. Nel secondo motivo fa invece presente che il giudice del rinvio non avrebbe potuto esercitare poteri istruttori, disponendo una relazione dei servizi sociali, dovendosi attenere a quanto già accertato. Nel terzo infine fa presente che il decreto impugnato non ha tenuto conto della centralità della figura materna che emerge dalla relazione anche in relazione alla sfera affettiva e sociale della minore.

Minore col padre se la mamma è troppo permissiva e distante

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La Cassazione con ordinanza n. 30191/2019 rigetta il ricorso avanzato dalla madre dichiarando inammissibile primo motivo di ricorso in quanto: "in tema di affidamento dei figli è orientamento consolidato di questa Corte che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. "

In questo caso la Corte d'Appello ha deciso per la collocazione della minore presso il padre perché genitore più capace di garantire alla stessa maggiore stabilità. Il padre, a differenza della madre, molto più permissiva e distante emotivamente dalla bambina, segue uno stile educativo più regolare. La minore vive inoltre costantemente in rapporto con il padre, che gestisce l'agriturismo dei genitori, con i quali la nipote ha un ottimo rapporto, così come con la zia e i cugini.

Infondato il motivo che contesta i poteri istruttori del giudice del rinvio, il quale ha legittimamente compiuto una nuova valutazione visto che l'affidamento dei minori è materia rebus sic stantibus che può e deve essere valutata tenendo conto della rapida evoluzione delle dinamiche familiari. Inammissibile anche il terzo motivo perché finalizzato a ottenere in sede di legittimità un nuovo giudizio di merito su una questione sulla quale la corte d'Appello si è già espressa.

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