Prescrizione quinquennale per sanzionare gli avvocati che non adempiono all'obbligo di inviare il modello 5 ai fini Iva e Irpef

di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27509/2019 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un'avvocata, sanzionata dalla Cassa Forense per non aver inviato negli anni 2000 e 2001 il modello 5 ai fini Irpef e Iva. Del tutto fuorviante la tesi della Corte d'Appello per la quale il termine di prescrizione non è ancora decorso, stante la natura di illecito permanente della condotta omissiva del legale sanzionato. Per gli Ermellini il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità fa iniziare il decorso della prescrizione, quinquennale in questo caso, con il giorno della commessa violazione, ovvero da quello successivo alla scadenza dei trenta giorni dalla data prevista per la dichiarazione annuale dei redditi.

La vicenda processuale

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La Corte d'appello conferma la decisione di primo grado, che ha rigettato l'opposizione proposta da una avvocata nei confronti di una cartella esattoriale in cui le è stato chiesto il pagamento di euro 676,44 in favore della Cassa Nazionale Forense "a titolo di sanzione per il mancato invio delle comunicazioni obbligatorie relative al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari ai fini IVA, per gli anni 2000 e 2001."

La Corte di merito, stante le mancate comunicazioni dell'avvocata e la natura della condotta omissiva identificabile in un illecito permanente con possibilità, per i soggetti obbligati di provvedervi in ogni momento, ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale "non fosse iniziato a decorrere e, conseguentemente, non poteva ritenersi maturata la prescrizione alla data di notificazione della cartella esattoriale."

Ricorre in Cassazione l'avvocata sanzionata, resiste con controricorso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Il ricorso dell'avvocata

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L'avvocata lamenta davanti alla Corte di legittimità:

  • la violazione degli artt. 17 e 19 della legge n. 576/1980 ritenendo erronea l'interpretazione secondo cui "la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa pecuniaria per omesso invio del modello 5 inizierebbe a decorrere dalla data di invio del modello e la qualificazione della condotta omissiva alla stregua di un illecito permanente;
  • e l'omesso esame della documentazione prodotta in corso di causa e da cui si evince l'interruzione della prescrizione da parte della cassa Forense.

Cassa Forense: 5 anni per punire chi non invia il modello 5

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La Cassazione con la sentenza n. 27509/2019 accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito e dichiara non dovuta la sanzione comminata dalla Cassa Forense.

Gli Ermellini ritengono prima di tutto fuorviante l'argomentazione del giudice di secondo grado che "incentra la ratio decidendi evocando l'istituto dell'illecito permanente per qualificare la condotta inadempiente del mancato invio delle comunicazioni obbligatorie agli effetti del decorso della prescrizione" perché adotta una categoria giuridica che in realtà è del tutto estranea al diritto civile.

In virtù di detto erroneo ragionamento i giudici della Corte d'Appello "assumendo il perpetrarsi indefinitamente, nel tempo, della condotta inadempiente, hanno escluso del tutto che il termine prescrizionale possa iniziare a decorrere."

La Suprema Corte ritiene invece precisa che " Il consolidato orientamento di legittimità che riconnette il decorso della prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria in esame al giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire allo scadere dei trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, va ribadito non rinvenendosi, nella diversa tesi patrocinata dalla Cassa, argomenti decisivi per sottoporlo a rivisitazione (…). Conseguentemente, nella vicenda all'esame del Collegio, tenuto conto del termine spirato per la presentazione del Modello 5 - trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi - in riferimento ai redditi per gli anni 2000 e 2001, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere, rispettivamente, dal primo dicembre 2001 e dal primo dicembre 2002 e le sanzioni amministrative erano, pertanto, già prescritte al momento della notificazione della cartella esattoriale (in data 21 ottobre 2008)."

Scarica pdf Cassazione lavoro sentenza n. 27509-2019

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