Le annotazioni di servizio possono avere un loro peso rispetto ad un procedimento disciplinare
Avv. Francesco Pandolfi - Le annotazioni di servizio redatte nell'esercizio delle loro funzioni dagli operatori delle forze di polizia hanno natura di atto pubblico che, nel procedimento disciplinare e nel giudizio amministrativo, fanno piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. delle dichiarazioni delle parti in essi riportate e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e ciò a meno che la parte che intenda contestarne le risultanze proponga querela di falso.

La conseguenza è che, se chi ricorre in giudizio non propone una querela di falso, le circostanze sopra citate devono ritenersi provate.

Il caso

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La circostanza prospettata nell'introduzione è stata illustrata dalla Terza Sezione del Tar Milano con la sentenza n. 1488 del 27.06.2019, in occasione di una causa avviata da un appartenente alla Guardia di Finanza per l'annullamento di una determinazione di rigetto di un suo antecedente ricorso gerarchico, rispetto alla sanzione disciplinare di giorni 3 di consegna.

Nello specifico, il militare interessato dalla vicenda vede annotate alcune circostanze a lui sfavorevoli, ciò in occasione di un controllo svolto da personale della Polizia Stradale su una terza persona dal primo conosciuta.

In pratica il militare chiede agli agenti di non contestare al partner il reato di guida in stato di ebbrezza, ma un reato più lieve, così da evitare il ritiro della patente.

Le annotazioni di servizio

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Ora, al di là dei risvolti processuali, viene qui in evidenza il peso delle annotazioni di servizio, aventi valore di atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 codice civile.

Ma che cosa significa tutto questo, in concreto?

Ebbene, significa che in materia di efficacia dell'atto pubblico, tale atto fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La querela di falso

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La querela di falso può essere proposta tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

La querela di cui parliamo deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza. E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.

La definizione di questo rimedio come "querela" non significa che l'attività procedurale si muova su binari penali, trattandosi invece di un procedimento civilistico.

Questa particolare materia prevede una riserva di giurisdizione del Giudice Ordinario sulle questioni concernenti la risoluzione dell'incidente di falso, dal momento che tali giudizi di accertamento sono contraddistinti dalla partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero, siccome propedeutici ad accertare fatti di possibile rilevanza penale.



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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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