Il Tar del Lazio giudica legittimo l'avviso del Mef che richiede una collaborazione professionale gratuita della durata di due anni

di Annamaria Villafrate - Respinto il ricorso dell'avvocato contro il criticato avviso del Ministero dell'Economia che richiedeva la collaborazione a titolo gratuito di professionisti di comprovata esperienza in materie giuridiche ed economiche per adeguare la normativa interna ai regolamenti e alle direttive comunitarie.

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Per l'avvocato ricorrente l'avviso viola non solo il principio dell'equo compenso, ma tutta una serie di disposizioni di rango ordinario e costituzionale poste a tutela dell'opera prestata dal libero professionista.

Il Tar del Lazio però, con la sentenza n. 11411/2019 (sotto allegata) respinge il ricorso, nonostante il ricco corredo normativo e giurisprudenziale fornito dal ricorrente, poiché non rileva nell'avviso alcun profilo di illegittimità nella forma e nel contenuto, ma anche perché ha ad oggetto una collaborazione meramente occasionale, che potrebbe essere vissuta come esperienza curriculare di prestigio a cui potrebbero essere interessati professionisti giovani e non, senza per forza esigere un compenso.


La vicenda processuale

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Con avviso del 27 febbraio 2019 pubblicato sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze si rende nota l'intenzione di cercare un supporto professionale altamente qualificato per lo svolgimento di consulenze a titolo gratuito per adeguare l'ordinamento interno alle direttive e ai regolamenti comunitari. L'avviso è diretto a professionisti e accademici, a cui viene richiesta una consolidata e qualificata esperienza di almeno 5 anni in diritto societario, bancario, pubblico dell'economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari, oltre ad un inglese fluente. La durata dell'incarico è biennale, senza possibilità di rinnovo, con possibilità, di recedere, previo preavviso di 30 giorni, fermo restando l'obbligo di portare a termine lo studio eventualmente iniziato.

Un avvocato ricorre avverso detto avviso, stante il carattere gratuito della collaborazione richiesta, che lo ha indotto a non aderire. Dalla normativa richiamata dal libero professionista, per interpretare il contenuto dell'avviso, risulta che la collaborazione richiesta dal Ministero rientri in un rapporto di lavoro autonomo di natura professionale."Ciò comporterebbe che al rapporto di specie si applicheranno certamente l'art. 36 Cost. e la nuova disciplina dell'equo compenso, che escludono in radice la possibilità di stipulare un contratto professionale a titolo gratuito tra professionista e Pubblica Amministrazione." Principio dell'equo compenso che dovrebbe essere applicato anche se la prestazione venisse qualificata come appalto di servizi.

Per quanto riguarda in particolare la misura dei compensi il ricorrente ricorda inoltre che la legge di Bilancio ha definito non equi i compensi "inferiori a quelli previsti dalle apposite tabelle ministeriali: per gli avvocati si deve fare riferimento ai "parametri" individuati in base al D.M. del 2014. Tali compensi sarebbero da considerare nulli, proprio in quanto non equi, senza possibilità di derogare a tale disciplina." Recente giurisprudenza amministrativa inoltre ha chiarito in un caso simile a quello di causa, che "la P.A. non può richiedere prestazioni gratuite ai professionisti ed è illegittimo il bando che prevede prestazioni professionali a titolo gratuito."

La gratuità dell'incarico rende nullo tale avviso perché incompatibile con la normativa sull'equo compenso a cui è soggetta la Pubblica Amministrazione. Il bando inoltre risulterebbe illegittimo anche per la violazione dei parametri professionali, non solo per la gratuità della prestazione. La gratuità dell'incarico deve altresì considerarsi illegittima in quanto lesiva del decoro, della dignità del professionista e dei suoi diritti costituzionalmente garantiti. Questi i punti più significativi delle ragioni addotte dall'avvocato nel suo ricorso per contestare la legittimità dell'avviso del Ministero per il conferimento di un incarico professionale di durata biennale a titolo gratuito.

Il professionista può lavorare gratis per la PA

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Il Tar del Lazio però respinge il ricorso dell'avvocato per le seguenti ragioni. Prima di tutto la genericità dell'avviso, per quanto riguarda il tipo di prestazione richiesta non lo rende illegittimo, visto che un successivo comunicato stampa chiarisce che, in virtù di questo avviso non sorge alcun rapporto di lavoro, né prestazioni di tipo professionale, stante l'occasionalità della consulenza di durata biennale e considerato che il libero professionista può recedere in ogni momento dall'incarico.

L'incarico non rientra neppure nei contratti disciplinati dal Codice dei contratti pubblici. Dall'avviso emerge inoltre l'assenza di un numero definito di incarichi da conferire, come l'assenza di una selezione vera propria e di una graduatoria finale.

Equo compenso

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Per il Tar, la disciplina dell'equo compenso richiamata dal ricorrente deve essere piuttosto interpretata nel senso che "laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo. Nulla impedisce, tuttavia, al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico, di prestare la propria consulenza, in questo caso richiesta solo in modo del tutto eventuale nei due anni stabiliti, senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro.

Lo stesso può infatti comunque trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale derivanti dalla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche ed altro, nonché per la possibilità di far valere tutto ciò all'interno del proprio curriculum vitae. Un interesse che potrebbe essere manifestato da giovani o professionisti con esperienza. che potrebbero contribuire, con il proprio bagaglio professionale, all'adeguamento della normativa interna e di quella comunitaria, anche in assenza di un compenso per l'attività svolta.

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Scarica pdf Tar del Lazio- sentenza n. 11411-2019

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