La Cassazione rammenta e ribadisce i principi in materia di custodia degli animali, responsabilità per lesioni personali e posizione di garanzia del detentore

di Lucia Izzo - Il proprietario dell'animale è responsabile per le lesioni personali cagionate da quest'ultimo ai terzi qualora si accerti la sussistenza di una colpa secondo i parametri di cui all'art. 672 del codice penale. Tale norma, infatti, impone che il soggetto a cui l'animale è affidato debba custodirlo con le dovute cautele e secondo i positivi obblighi su di lui gravanti ai sensi della norma summenzionata.


Per escludere la sussistenza di una colpa del detentore, sostanziatasi nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente che questi eccepisca che l'animale era tenuto in un luogo privato e recintato.


La giurisprudenza di legittimità, infatti, è giunta a ravvisare una responsabilità anche in capo a colui che, ad esempio, aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l'animale era facilmente scappato per un'apertura nella recinzione (cfr. Cass., n. 47141/2007), nonché del proprietario che lo ha perso di vista mentre scorrazzava nell'area cani del giardino pubblico, cagionando danni a terzi.


Il caso

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Una conferma in tal senso è giunta anche a seguito della recente sentenza n. 31874/2019 (qui sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione si è trovata a decidere in relazione alla vicenda di un cane che aveva aggredito un bambino di cinque anni mordendolo alla gamba e provocandogli lesioni.

Nel dettaglio, si trattava di un pastore tedesco che stava scorrazzando nell'area giardinetti recintata e riservata ai cani, lasciato libero dalla padrona che era rimasta su una panchina con un altro cane, di piccole dimensioni, adagiato sulle proprie gambe.

Il bambino era entrato da pochi secondi all'interno dell'area cani, accompagnato dalla nonna, e mentre questa si girava, tenendolo per mano, per chiudere il cancello di ingresso al parco, era stato assalito dall'animale. La proprietaria non si era immediatamente accorta dell'aggressione in atto, ma era intervenuta solo successivamente e, tirando il guinzaglio con forza, aveva allontanato l'animale dal bambino.

La padrona, sostenendo che l'area fosse destinata al passeggio dei cani, anche in liberà, riteneva che nulla le potesse essere recriminato e che la colpa fosse solo della nonna che ivi aveva accompagnato imprudentemente il nipote, il cui comportamento imprevedibile aveva interrotto ogni nesso causale tra la sua condotta e l'evento.

Il responsabile del cane: obbligo di custodia e posizione di garanzia

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Secondo la Cassazione, le norme di legge concretano e precisano un generale dovere di diligenza e prudenza che l'ordinamento pone in capo a chiunque abbia il dominio di un animale dotato di capacità lesiva, sancendo l'assunzione di una posizione di garanzia rispetto alla possibilità del verificarsi di eventi dannosi, corredata da una serie di obblighi, divieti e modelli comportamentali la cui violazione determina responsabilità giuridica a vari livelli (amministrativo, civile e penale).

In particolare, l'obbligo di custodia dell'animale sorge ogniqualvolta sussista una relazione, anche di semplice detenzione, tra l'animale e una data persona: l'art. 672 c.p., infatti, collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico.

Le specifiche norme cautelari afferenti al governo e alla conduzione dei cani, volte a prevenire, neutralizzare o ridurre rischi per la pubblica incolumità, impongono a padroni e conduttori di mantenere un costante controllo visivo sul quadrupede, così da poterlo richiamare in presenza di situazioni di rischio potenziale, avendo sempre a disposizione una museruola da usare nei casi di emergenza.

Il controllo sull'animale

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Nonostante l'animale fosse nell'area dedicata ai cani, precisano i giudici, la proprietaria non era esentata dall'essere anche lei all'interno dell'area stessa, dal mantenersi attenta su cosa facesse il suo cane e dall'essere pronta a intervenire, dotata di una museruola (che invece non aveva), tenute presenti soprattutto le potenzialità lesive per l'altrui incolumità di un pastore tedesco.

Nel caso di specie, la proprietaria del cane ha violato tali norme prudenziali, essendosi disinteressata e avendo omesso incautamente di esercitare sul proprio pastore tedesco ogni forma di controllo, lasciandolo del tutto incustodito all'interno dell'area cani, perdendone il contatto visivo e non essendo, per l'effetto, in grado di avvedersi del rischio promanante dall'ingresso nel parco del piccolo e della nonna, nonché di richiamare l'animale e ricondurlo a sé, eventualmente applicando una museruola per scongiurare il pericolo di morsi.

In tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all'interno dell'abitazione.

L'accertamento della responsabilità del proprietario del cane

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Sotto il profilo della c.d. causalità della colpa, la Cassazione ha più volte chiarito che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante.

Il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica) sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (la cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (cfr. Cass., n. 5404/2015).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa o è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento (cfr. Cass., n. 43645/2011).

In definitiva, la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall'animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall'art. 672 c.p..

Inoltre, in caso di custodia di animali, al fine di escludere l'elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee.

Colpa, prevedibilità ed evitabilità dell'evento

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Nel caso di specie, non può ritenersi che la condotta della nonna avesse innescato una sequela di accadimenti non originariamente prevedibili dalla proprietaria: l'imputata poteva e, soprattutto, doveva prevedere, nel momento e nel luogo dei fatti, i possibili e non improbabili sviluppi causali della propria incauta custodia.

Avrebbe dovuto evitare il rischio specifico che l'animale, anche se contenuto in luogo deputato alla loro libera presenza, avrebbe comunque potuto rappresentare un pericolo per gli altri animali o per terze persone, indipendentemente dall'occasione e dalle ragioni per cui le stesse ne sono all'interno.

A conferma della piena interazione tra colpa, prevedibilità ed evitabilità dell'evento e imputabilità causale, qualora la proprietaria avesse diligentemente mantenuto un controllo visivo sul proprio cane, avrebbe potuto, con elevato grado di probabilità logica, avvedersi del rischio scaturente dalla presenza del bambino e, richiamando l'animale, evitarne l'aggressione con le conseguenti occorse lesioni personali.

Va peraltro aggiunto che la posizione di garanzia che grava sul detentore del cane "copre" anche i comportamenti imprudenti altrui. La colpa della vittima che ponga in essere un comportamento imprudente, può al più concorrere con quella del garante, ma non elide quest'ultima, a meno che non ci si trovi di fronte a comportamenti caratterizzati da abnormità e da assoluta eccentricità.

Scarica pdf Cass., IV pen., sent. n. 31874/2019

Foto: 123rf.com
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