La Cassazione ricorda che per integrare il reato di violenza privata, il comportamento deve limitare la libertà della persona offesa

di Marina Crisafi - Non c'è reato di violenza privata se il gesto non limita la libertà della vittima. A ricordarlo è la Cassazione (sentenza n. 30439/2019 sotto allegata) annullando la condanna inflitta in appello nei confronti di una donna.

La vicenda

La vicenda ha per protagonista un automobilista che vuole cedere a terze persone il ticket per il parcheggio acquistato. Ad impedirglielo, bruscamente, è una parcheggiatrice abusiva, che strappa dalle mani il biglietto dalla persona offesa e lo butta a terra.

Quando è configurabile il reato di violenza privata

Per la Corte d'appello, sussiste il delitto di cui all'art. 610 c.p., ma la quinta sezione penale del Palazzaccio smentisce la visione del giudice di merito. Impossibile sostenere che il gesto abbia limitato la libertà dell'automobilista, poiché la violenza esercitata attraverso la distruzione del ticket non era diretta nei confronti della vittima.

Per cui, si afferma in sentenza, "non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un pati, ma siano essi stessi produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa".

Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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Scarica pdf sentenza Cass. n. 30439/2019

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