Il semplice trasporto in un luogo dove di svolgono manifestazioni sportive di un candelotto fumogeno non è sanzionabile! Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 29078 / 2002) evidenziando che la legge 401 del 1989 punisce “chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive” ma non è prevista alcuna sanzione per il semplice possesso.
Si tratta di un evidente vuoto legislativo che dovrà, in qualche modo, essere colmato. La Corte in ogni caso si è limiitata ad annullare un provvedimento restrittivo adottato nei confronti di un tifoso (divieto di accesso agli stadi per il periodo di due anni) ma non ha detto che il sequestro dei candelotti deve ritenersi illegittimo.
Le forze dell'ordine preposte al controllo degli ingressi agli stadi potranno, dunque, continuare a richiedere la consegna di ciò che potrebbe essere lanciato in campo e costituire un pericolo per le persone.
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