I provvedimenti che inibiscono la partecipazione a manifestazioni sportive da parte dei tifosi devono essere adeguatamente motivati e debbono fare riferimento a specifiche manifestazioni oltre che a luoghi precisi.
E' questo il contenuto di una recente sentenza del Tar del Veneto (n. 202/2003) con cui è stato accolto il ricorso di un tifoso cui era stato precluso l'accesso allo stadio e ai luoghi di sosta transito e trasporto di chi partecipa o assiste alle gare.
I Giudici del Tribunale hanno, infatti, osservato che il divieto che limita la libertà di circolazione, garantita dalla Costituzione, non può in alcun modo essere generico.
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