Alla Camera la proposta di legge che mira a introdurre il congedo obbligatorio di paternità per tutti i lavoratori dipendenti con durata minima di almeno 10 giorni

di Lucia Izzo - Risulta assegnata alla competente Commissione alla Camera la proposta di legge n. 1795 (testo qui sotto allegata) d'iniziativa del deputato Amitrano (M5S) che, attraverso una delega al Governo, mira a introdurre il congedo obbligatorio di paternità.


Come si legge nella relazione introduttiva, "l'attuale quadro giuridico dell'Unione europea e degli Stati membri prevede norme limitate sul regime del congedo retribuito per i padri o del congedo per la cura di un familiare malato o disabile".


La disciplina appare dunque poco uniforme a livello europeo, mentre in Italia la materia relativa ai congedi parentali è disciplinata da diverse leggi, che distinguono tra congedo parentale, congedo facoltativo di paternità e congedo obbligatorio di paternità.


Il congedo di paternità in Italia

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In relazione al congedo obbligatorio di paternità, la legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 (successivamente prorogato fino ad oggi, da ultimo dalla legge di bilancio 2019) l'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno (aumentato successivamente a due giorni per il 2016 e per il 2017, a quattro giorni per il 2018 e a cinque giorni per il 2019), da utilizzare anche in via non continuativa.


Leggi anche: Congedo papà 2019: le istruzioni Inps


I destinatari del congedo obbligatorio di paternità sono i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2019.


Si tratta di un diritto aggiuntivo a quello della madre, che spetta indipendentemente dal diritto di costei al congedo di maternità. Esso è compatibile, altresì, con il congedo facoltativo di paternità di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001.


Infine, il padre ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio, a un'indennità giornaliera, a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), pari al 100 per cento della retribuzione.

La proposta: congedo di paternità come misura strutturale

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Il congedo di paternità in Italia, dunque, si caratterizza per il carattere sperimentale e non strutturale, che dal 2012 è stato oggetto di proroga di anno in anno. La proposta di legge, dunque, punta a ripensare l'istituto in termini di diritto permanente, aumentando il periodo di fruizione ed estendendolo a tutti i padri lavoratori (pubblico impiego e privato) al fine di incoraggiare ulteriormente la partecipazione in egual misura da parte di entrambi i genitori alla crescita dei figli, nonché di uniformare la legislazione italiana al trend esistente negli Stati europei.


Una proposta avvalorata dalle recenti statistiche certificate dall'INPS in merito alla fruizione del congedo di paternità da parte dei lavoratori privati che evidenziano l'aumento dei padri che si assentano dal lavoro utilizzando i congedi previsti dalla legge.


Si segnala, a tal proposito, anche la proposta di direttiva approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 4 aprile che si pone l'obiettivo di riformare l'accesso agli istituti volti a conciliare i tempi di vita e di lavoro, tenendo conto degli sviluppi della società europea negli ultimi dieci anni, attraverso una revisione puntuale degli istituti del congedo parentale, del congedo di paternità, dei congedi per prestatori di assistenza e delle modalità di lavoro flessibili, stabilendo prescrizioni minime.

Congedo di paternità per tutti i lavoratori

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La proposta di legge ha dunque l'obiettivo di modificare le disposizioni vigenti in materia di congedo di paternità, delegando il Governo a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto a introdurre, in via permanente, il congedo obbligatorio di paternità.


L'articolo 1, recante l'oggetto della delega e i princìpi e i criteri direttivi, dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, preveda, come durata minima del congedo, almeno dieci giorni; che il congedo sia riconosciuto quale diritto di tutti i lavoratori, estendendo, quindi, la disciplina anche ai padri dipendenti pubblici, e che l'indennità spettante agli stessi nei giorni di congedo sia pari al 100% della retribuzione.


Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvederebbe mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Scarica pdf ddl congedo obbligatorio di paternità

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