Per la Suprema Corte è necessario che la ricevuta d'avvenuta consegna sia generata entro la fine del giorno di scadenza. Diverso l'ambito applicativo della sentenza 75/2019 della Consulta

di Lucia Izzo - A norma del comma 7 dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 (conv. in L. 221/2012), nella versione di cui alla novella del 2014, il deposito telematico deve considerarsi tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.

Notifica dopo le 21, la sentenza della Consulta

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Diverso l'ambito applicativo, invece, della vicenda di cui si è occupata la Corte Costituzionale nella sentenza n. 75/2019, con cui è stato dichiarato illegittimo l'art. 16-septies del D.L. n. 179: la Consulta ha ritenuto che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante al momento di generazione della predetta ricevuta e non alle 7 del giorno successivo come sostenuto da costante giurisprudenza.


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La vicenda

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Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 16938/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una s.r.l. che aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze di un C.T.U. reso dal Tribunale.


L'opposizione veniva dichiarata inammissibile in quanto la notifica dell'opposizione "avrebbe dovuto perfezionarsi entro le ore 14 del trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento e quindi entro le ore 14 del 02/12/2016", onde il ricorso era tardivo essendo stato depositato quel giorno, ma alle ore 23:46:55.


Secondo il giudice a quo, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179/2012, modificato dall'art. 45 bis del d.l. n. 90/2014, si desume che "quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo".

In Cassazione, la s.r.l. ritiene che il giudice abbia erroneamente applicato una disciplina superata anziché la nuova disciplina riformulata dall'art. 51 secondo comma della L. n. 114/2014 di conversione del d.l. n. 90/2014.

Tempestività del ricorso depositato in via telematica

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In effetti, concordano gli Ermellini, il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del testo, vigente al momento del deposito del ricorso in opposizione, del comma 7 dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 (conv. in L. 221/2012), nella versione di cui alla novella del 2014, secondo il quale il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.


La norma di cui si fa applicazione nel procedimento è relativa al deposito per via telematica di atti presso gli uffici giudiziari. Un ambito applicativo diverso rispetto a quella, relativa alle notificazioni, dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78/2019.


Nel dettaglio, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del d.l. 90/2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.


Nel caso di specie, essendo avvenuta la consegna della ricevuta di deposito telematico entro il termine della giornata di scadenza, il ricorso va accolto. Alla cassazione dell'ordinanza impugnata segue il rinvio al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Scarica pdf Cass., VI civ., ord. n. 16938/2019

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