Lo ha chiarito la Suprema Corte, precisando che si rischia la condanna per abuso del diritto se il ricorso per Cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale

di Lucia Izzo - Posto che l'istituto, di origine statunitense, dei c.d. risarcimenti punitivi non appare ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano, è ben possibile la condanna a pagare una somma ulteriore, equitativamente determinata, nei confronti del ricorrente in Cassazione che propone censure, tutte inammissibili e gravemente erronee.

La vicenda

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Tale atteggiamento è ritenuto non più compatibile con un ordinamento che mira a garantire universalmente l'accesso alla giustizia e alla tutela dei diritti, ma anche la ragionevole durata del processo mediante la creazione di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie. Si ritiene che all'art. 96, comma 3, c.p.c., vada dunque riconosciuta una funzione sanzionatoria e di deterrenza contro le ipotesi di abuso del processo.


Tanto si desume dall'ordinanza n. 16898/2019 (qui sotto allegata) della terza sezione civile della Cassazione, con cui gli Ermellini hanno deciso il ricorso di un uomo che si era visto respingere la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di un quotidiano e di un giornalista per la diffamazione a mezzo stampa.

La giurisprudenza sulla condanna per lite temeraria

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Nel dichiarare integralmente inammissibile il ricorso, gli Ermellini ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96, ultimo comma, del codice di procedura civile. La norma, si rammenta, si occupa della c.d. "Responsabilità aggravata" e, all'ultimo comma, stabilisce che, in ogni caso, quando il giudice si pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche d'ufficio potrà altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.


All'uopo si richiama la recente pronuncia con cui la Cassazione ha riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento (cfr. Cass. 27623/2017)


Per approfondimenti Lite temeraria: il punto della Cassazione


Al riguardo, è stato affermato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.

Punitive damages non incompatibili con il nostro ordinamento

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L'applicazione della condanna ex art. 96, comma 3, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.


Altro fondamentale arresto (cfr. SS.UU. n. 16601/2017) ha chiarito che "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi": nella motivazione della sentenza richiamata, l'art. 96 ultimo comma c.p.c. è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

Ricorso in Cassazione e abuso del diritto

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In relazione a ciò, gli Ermellini ribadiscono, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia.


In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.


Nel caso in esame, le censure nel ricorso, tutte inammissibili, sono ritenute gravemente erronee e non più compatibili cori un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie.

Ricorso inammissibile? Ricorrente condannato per abuso strumento giudiziario

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In tale contesto, la Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario, proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti.


Pertanto, il ricorrente viene condannato d'ufficio al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in euro 2500,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità, alla metà dei compensi liquidati in relazione al valore della causa.

Scarica pdf Cass., III civ., ord. n. 16898/2019

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