Tipicità dei contratti con clausole claims made e differenze con il modello loss occurrence. Ambito del controllo da parte del giudice. Guida alle clausole claims made
Avv. Marco Sicolo - I contratti di assicurazione per la responsabilità civile, al di fuori delle ipotesi di assicurazione obbligatoria (come la RC auto), sono stati tradizionalmente modulati secondo lo schema loss occurrence, che fa riferimento al dettato del primo comma dell'art. 1917 cod. civ.

In base a tale norma, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne il contraente di quanto questi debba pagare a un terzo in conseguenza del fatto accaduto nel periodo di efficacia del contratto.

Nel corso del tempo, però, tale modello contrattuale ha progressivamente lasciato il passo alle clausole claims made, che oggi caratterizzano gran parte dei rapporti assicurativi nel settore sanitario e professionale.

Claims made e loss occurrence: le differenze

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Nelle polizze claims made, il contraente è assicurato soltanto in relazione alle richieste di risarcimento che pervengano alla compagnia nel periodo di vigenza del contratto.

È evidente la differenza di tutela che intercorre tra i due modelli: in quello previsto dalla disciplina codicistica, la copertura permane senza limiti di tempo anche dopo la scadenza del contratto, se il fatto che dà origine alla richiesta di risarcimento sia avvenuto entro tale scadenza.

Nel sistema claims made, invece, la compagnia assicuratrice non è tenuta a tenere indenne il contraente se la richiesta perviene dopo la scadenza del contratto, anche se l'evento che la origina si sia verificato nel periodo di vigenza del rapporto assicurativo (o prima della conclusione del contratto, vedi paragrafo seguente).

Clausole claims made pure e impure

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A questo proposito si suole distinguere tra due tipi di clausole claims made.

Le clausole pure operano retroattivamente con riferimento ai sinistri occorsi prima della stipula, mentre le clausole claims made impure limitano la copertura risarcitoria ai fatti verificatisi nel periodo di efficacia dell'accordo o anche in un arco di tempo limitato precedente alla stipula (ferma restando, in tutti i casi, la necessità che la richiesta di risarcimento pervenga alla compagnia entro la scadenza contrattuale).

Vantaggi delle clausole claims made

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Il successo delle clausole claims made (letteralmente: "a richiesta inoltrata") è dovuto alla maggiore facilità che un modello di questo tipo garantisce alle compagnie assicurative, in ordine alla gestione delle proprie risorse e alla previsione dei costi derivanti dagli impegni contrattuali.

D'altro canto, sul piano pratico e su quello giuridico ci si è spesso domandati se una simile costruzione dell'assetto contrattuale non pregiudichi oltremisura gli interessi del contraente.

Sul punto è più volte intervenuta la Corte di Cassazione, che si è pronunciata per la generale ammissibilità di tali clausole, ritenendo sufficienti le tutele garantite all'assicurato dal relativo modello contrattuale.

Tipicità dei contratti con clausole claims made

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In particolare, dopo aver escluso la vessatorietà di tale tipo di clausole, le Sezioni Unite ne hanno definito i confini di ammissibilità con le importanti sentenze nn. 9140/16 e 22437/18.

Tali provvedimenti hanno chiarito che le clausole claims made rappresentano una deroga consentita al disposto del primo comma dell'art. 1917 c.c. (cioè allo schema loss occurrence), e che tale modello di disciplina del rapporto assicurativo vada ormai accolto come uno degli schemi tipici della contrattualistica di settore.

Di conseguenza, è ormai pacifico che, nel caso concreto, lo scrutinio del giudice in ordine alla presenza di tali clausole in un contratto debba fare riferimento al primo comma dell'art. 1322 c.c., che impone all'autonomia privata il rispetto dei limiti imposti dalle legge, e non al secondo comma del medesimo articolo, che invece attiene al piano della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti nella conclusione di contratti atipici.

Il sinistro nel modello claims made

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Infine, anche grazie all'autorevole giurisprudenza appena citata, si può oggi affermare che il "fatto" di cui all'art. 1917 c.c., cioè il sinistro da cui scaturisce l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne il contraente, sia un concetto che ricomprende in sé anche il rischio per la perdita economica conseguente alla richiesta di risarcimento del terzo.

Questa precisazione serve a confermare la validità concettuale delle clausole claims made e a spiegare perché la compagnia potrebbe ritrovarsi a risarcire l'assicurato per un fatto avvenuto ancor prima della conclusione del contratto: in questa ipotesi, infatti, il rischio, cioè l'alea tipica di questo genere di contratti, è rappresentato dall'incertezza della proposizione o meno della richiesta di risarcimento da parte del terzo.


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