Per la Cassazione il creditore del condominio, che dispone di un titolo esecutivo, potrà espropriare tutti i beni condominiali, inclusi i crediti vantati nei confronti dei singoli condòmini

di Lucia Izzo - Il creditore del condominio che dispone di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e seguenti.


Si tratta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 12715/2019 (qui sotto allegata), che ha fornito risposta positiva alla questione inerente la possibilità, per il creditore del condominio, di procedere all'espropriazione dei crediti nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti.

Il caso

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Nel caso di specie, la creditrice aveva agito in via esecutiva nei confronti del Condominio

, procedendo al pignoramento dei crediti da quest'ultimo vantati nei confronti di alcuni condòmini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione. Domanda accolta sia in prime che in seconde cure nonostante l'opposizione all'esecuzione del Condominio debitore e di uno dei condòmini terzi pignorati.

La questione di diritto che si pone in Cassazione, a seguito del ricorso delle parti soccombenti, riguarda la possibilità, per il creditore del condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, di procedere all'espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti. Per a Cassazione, tale questione va risolta in senso affermativo.

Espropriazione dei crediti condominiali

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Secondo i principi generali (artt. 2740 e 2910 c.c.), mediante l'espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti. Affinché l'espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condòmini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali (oltre che, ovviamente, un rapporto obbligatorio tra creditore e condominio).

Per gli Ermellini, è innegabile che sul piano sostanziale si configuri un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali. L'art. 63 disp. att. c.c. conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l'esistenza di tale rapporto obbligatorio, in quanto prevede che l'amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea).

Espropriabili i crediti del condominio nei confronti dei singoli condòmini

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Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del Condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, qualora esista anche un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall'amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e seguenti.


Per la Cassazione, tale conclusione non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, il quale implica che l'esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l'intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso.


Infatti, laddove l'esecuzione avvenga direttamente contro il Condominio, e non contro il singolo condòmino, non solo l'esecutato è il Condominio, debitore per l'intero (dunque non entra in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l'espropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio e in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo. Il ricorso viene dunque dichiarato inammissibile.


Scarica pdf Cass., III civ., sent. 12715/2019

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