Il diritto alla pensione di reversibilità (quale orfano) non viene meno in presenza del superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge ma provoca soltanto la sospensione del beneficio. La pensione potrà sempre essere attribuita qualora “lo stato di bisogno abbia a ripresentarsi”. In altri termini il superamento dei limiti di reddito per un solo anno non provoca la perdita definitiva del diritto a pensione. (Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 20/07/2006
Corte dei Conti, Sez. III^(5e) Appello, Sentenza 7.12.2005 n° 751
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente





