I contribuenti avranno tempo entro fine mese per la definizione agevolata dei PVC e dei contenziosi aperti col Fisco, oppure per la definizione delle irregolarità formali

di Lucia Izzo - La "pace fiscale", prevista dal decreto legge n. 119 del 2018, è un progetto che ricomprende tutta una serie di misure volte a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, versando le imposte dovute senza applicazione di sanzioni e interessi.


Pace fiscale: le modalità per definire i propri debiti

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In particolare, i contribuenti potranno definire i propri debiti attraverso diverse modalità, tra cui il saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti il cui ISEE non supera i 20mila euro, il saldo e stralcio delle cartelle fino a mille euro, la rottamazione-ter e la definizione agevolata delle liti tributarie in essere.


Per approfondimenti Pace fiscale: la guida


Il mese di maggio appare come un periodo cruciale in quanto connesso a diverse importanti scadenze in materia di pace fiscale, in particolare per tre condoni, ovvero per la definizione dei processi verbali di contestazione (Pvc), per la definizione dei contenziosi aperti con l'amministrazione finanziaria, o ancora per chi vuole cancellare con il pagamento di 200 euro le contestazioni del Fisco per irregolarità formali.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

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L'art. 1 del decreto fiscale consente al contribuente di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento.

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In particolare dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione per regolarizzare tutte le violazioni contenute nel processo verbale, in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva, riferite a un singolo periodo d'imposta. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, potrà essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta.

La definizione si perfezionerà con la presentazione della dichiarazione e il versamento delle imposte autoliquidate senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. È consentita un pagamento in 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e sull'importo di queste rate sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

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Ai contribuenti, cittadini e imprese, è consentito anche definire le controversie tributarie con l'Agenzia delle Entrate, su atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Si tratta delle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

I contribuenti in lite con il Fisco potranno definire le liti pendenti pagando un importo uguale al valore della controversia, al netto di eventuali sanzioni e interessi. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

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Ancora, in deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell'Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado)

- del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Come si perfeziona la definizione

Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) deve essere presentata una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo 20 rate trimestrali. Le rate successive alla prima vanno versate entro il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Definizione delle irregolarità formali

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I contribuenti potranno regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018. Ciò potrà avvenire con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni indicate nel modello F24.

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La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il versamento andrà effettuato in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, oppure in un'unica soluzione sempre entro il 31 maggio 2019. Il contribuente potrà decidere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare.

Vedi anche:
pace fiscale

Foto: 123rf.com
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