Con la Circolare n. 11/2019 l'INAIL ha precisato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per l'anno 2019

di Lucia Izzo - Con la Circolare n. 11 del 2019 (qui sotto allegata), l'INAIL ha stabilito i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per l'anno 2019.


Per quanto riguarda i premi, la Circolare si rivolge alla generalità dei lavoratori dipendenti, ma dettaglia anche gli importi dovuti ad altre categorie di lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché agli artigiani e agli altri lavoratori autonomi.

INAIL: i premi ordinari

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Per quanto riguarda i premi ordinari, la Circolare rammenta che i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono: il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e l'ammontare delle retribuzioni.

In particolare, la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva;

- retribuzione convenzionale;

- retribuzione di ragguaglio.

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori è costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) 5 e art. 29 Testo unico n. 1124/1965.

Ai fini del calcolo del premio, detta retribuzione non potrà essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dalla legge. In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo dovrà tener conto:

  • delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti - minimale contrattuale;
  • dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat - minimale di retribuzione giornaliera.

Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.

Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l'importo più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera.

Retribuzioni: i limiti minimi imponibili per lavoratori dipendenti e operai agricoli

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Per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2019, il limite minimo giornaliero è fissato in euro 48,74, ovvero euro 1.267,24 mensili.

Gli operai agricoli, invece, sono esclusi dall'adeguamento al minimale giornaliero: per loro, il limite minimo di retribuzione giornaliera sarà pari a 43,35 euro.

Retribuzioni convenzionali

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L'imponibile convenzionale è, per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.


Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all'indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore. L'importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest'ultimo se risulta essere inferiore.


Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l'anno 2019, a euro 27,07. Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.


I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono pari a:

- 48,74 euro per lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera;

- 27,07 euro per lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera.


Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, pari, quindi, per l'anno 2019 a euro 27,07.

Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale

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In deroga a quanto sopra, considerato che detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, lo stesso risulta essere pari a euro 48,74.


Per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti con decreto ministeriale, appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile. Detto imponibile convenzionale è l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo.

Ad esempio, sono categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita:

- detenuti e internati;

- allievi dei corsi di istruzione professionale;

- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;

- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Per loro, dal 1° luglio 2018, l'imponibile giornaliero (euro 16.373,70 : 300) e mensile (x 25 ovvero euro 16.373,70 : 12) corrisponde, rispettivamente ai seguenti importi: 54,58 euro o 1.364,48 euro.

Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

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Per quanto riguarda la retribuzioni convenzionali determinate da specifiche leggi, si richiamano diverse categorie di lavoratori, ad esempio coloro che sono addetti ai servizi domestici e familiari o i lavoratori part-time.

In particolare, per questi ultimi, la base imponibile convenzionale, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le orecomplessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:

- si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);

- l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2019 risulta determinata come segue: 48,74 x 6 : 40 = 7,31.

Lavoratori parasubordinati

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L'area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale che definisce i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".

Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL.

Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale e il massimale annuale di rendita devono essere divisi in mesi, al fine di confrontare il minimale e il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto. Dal 1° luglio 2018, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (euro 16.373,70 : 12; euro 30.408,30 : 12) corrispondono, rispettivamente, ai seguenti importi: 1.364,48 - 2.534,03 euro.

Alcuni importi convenzionali

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A titolo esemplificativo (per gli altri si rimanda alla circolare), di seguito si riportano gli importi convenzionali di talune categorie di lavoratori:

- familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis codice civile: 54,81 euro (mensile euro 1.370,16);

- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge 84/1994: 1.220,88 euro (mensile);

- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi: 48,74 euro (1.218,50 mensile) se diversi dai soci di cooperative anche di fatto, altrimenti 27,07 euro (676,75 mensile) se soci di cooperative anche di fatto;

- soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2: 48,74 euro;

- lavoratori dell'area dirigenziale: 101,36 euro (2.534,03 mensile).

Premi speciali unitari

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Nella seconda sezione, la Circolare si sofferma sui premi speciali unitari, previsti nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l'accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario.

Tali premi speciali, stabiliti in sostituzione del tasso di premio da applicare all'importo delle retribuzioni erogate, vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc.

La circolare, nel dettaglio, indica i premi speciali riferiti alle seguenti categorie:

- titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano;

- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;

- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo;

- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (L. n. 250/1958);

- insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

- candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio;

- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi;

- soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;

- Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.

Scarica pdf INAIL, Circolare n. 11/2019

Foto: inail
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