Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione. Se il beneficiario instaura una nuova famiglia, ancorché di fatto, cessa definitivamente la percezione dell'assegno

di Lucia Izzo - Se l'ex coniuge, percettore di assegno divorzile, instaura una nuova famiglia, ancorché di fatto, viene definitivamente meno il suo diritto all'esborso. Nonostante si tratti di un principio ormai consolidato, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha dovuto ribadirlo nell'ordinanza n. 5974/2019 (qui sotto allegata).

Il caso

Gli Ermellini, nel dettaglio, hanno accolto il ricorso di un uomo contro il provvedimento che aveva respinto la sua richiesta di cessazione dell'obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno di divorzio pari a 250 euro mensili.


Tuttavia, la Corte d'Appello, all'esito anche di informative disposte tramite polizia tributaria, riteneva che il reclamante non avesse comprovato un fatto sopravvenuto legittimante la modifica delle condizioni di divorzio.


In particolare, per i giudici non rilevava la circostanza che il coniuge beneficiario dell'assegno avesse instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, occorrendo la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che tale convivenza avesse influito in melius sulle condizioni economiche dell'avente diritto.


Una decisione contestata dall'uomo in Cassazione, in particolare quanto alla considerazione del fatto rappresentato dalla stabile convivenza della ex moglie con un altra persona. Censura che i giudici del Palazzaccio accolgono richiamando il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. 6855/2015; conf. Cass. 2466/2016; Cass. 4649/2017; Cass. 2732/2018).

Divorzio: la nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venir meno l'assegno

La Corte ribadisce che l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.


Invero, precisa il Collegio, la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.


I giudici richiamano anche quanto precisato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 18111/2017, ovvero che non assume rilievo nemmeno la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall'ex coniuge beneficiario.


Nel caso di specie, dunque, il fatto sopravvenuto della convivenza instaurata dalla ex con altra persona, giustificava la revisione dell'assegno divorzile. Pertanto, la decisione impugnata che ha escluso che la convivenza more uxorio dell'ex coniuge, beneficiario di assegno, facesse venir meno il diritto all'assegno stesso, non è conforme ai richiamati principio di diritto. La sentenza va, dunque, cassata con rinvio.

Scarica pdf Cass., I civ., ord. n. 5974/2019

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