Per la Cassazione non è addebitabile al marito la separazione per abbandono del tetto coniugale se quando scappa con l'amante il matrimonio era già in crisi

di Annamaria Villafrate - Non è addebitabile la separazione al marito se quando va via di casa la crisi coniugale è già in atto. Queste le conclusioni a cui è giunta la Cassazione, con l'ordinanza n. 11162/2019 (sotto allegata) con cui ha respinto il ricorso di una ex moglie. Per l'addebito è necessario dimostrare che l'abbandono della casa coniugale per scappare con l'amante ha rappresentato la causa della rottura del rapporto e della intollerabilità della convivenza.

La vicenda processuale

Il Tribunale pronuncia la separazione di due coniugi, ponendo a carico del marito un assegno mensile di 400 Euro per il contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente e un assegno mensile di mantenimento in favore della ex moglie di 150 Euro mensili e respingendo la domanda di addebito della separazione proposta dalla donna.

La moglie però impugna la sentenza insistendo sulla domanda di addebito in considerazione della relazione extra-coniugale intrattenuta dal marito e dell'abbandono del domicilio coniugale, circostanze che, a detta della moglie, avrebbero condotto alla crisi irreversibile del rapporto matrimoniale. La Corte di appello però respinge il gravame.

A questo punto la donna ricorre in Cassazione articolando il ricorso in due motivi in cui:

  • ha contestato la pronuncia d'infondatezza dell'appello perché le istanze istruttorie rigettate con ordinanza in primo grado e non riproposte sono state considerate come rinunciate;
  • e perché il giudice di secondo grado "non ha motivato sulla circostanza dell'abbandono del tetto coniugale da parte del (….), quale causa di addebito della separazione."

Lecito l'abbandono del tetto coniugale se non è la causa della crisi

La Cassazione con ordinanza civile n. 11162/2019 ritiene infondato il primo motivo del ricorso e inammissibile il secondo relativo alla domanda di addebito in quanto "Il fatto in sé dell'abbandono del tetto coniugale doveva comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis. La giurisprudenza ritiene infatti che non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile."

Scarica pdf Cassazione ordinanza civile n. 11162-2019

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