Nell'ottica aziendalistica che presiede l'attività farmaceutica, deve ritenersi applicabile il criterio di imputazione della responsabilità desumibile dall'art. 2236 c.c. in base al quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”, il prestatore d'opera risponde dei danni solamente in caso di dolo o colpa grave escludendo la responsabilità del farmacista e della struttura per colpa lieve, dovendosi ritenere superate le critiche relative alla difficoltà di applicazione dell'art. 2236 c.c. alla struttura farmaceutica e non al singolo professionista.
La parte lesa può esperire ...
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