La responsabilità dell'ente proprietario o gestore della strada è esclusa quando sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di intervenire per eliminare un'imprevedibile situazione di pericolo

Avv. Marco Sicolo - Nella casistica dei sinistri stradali figurano spesso gli incidenti dovuti all'attraversamento di un cane o di altro animale sulla carreggiata.

In questi casi si pone il problema di stabilire se all'ente proprietario o gestore della strada possa essere addebitata la responsabilità dell'accaduto o se l'episodio debba considerarsi dovuto a caso fortuito.

La responsabilità da custodia del gestore della strada

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L'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza inquadra l'eventuale responsabilità del gestore nell'ambito della responsabilità da custodia di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Per andare esente da responsabilità, pertanto, l'ente gestore della strada deve dimostrare la propria estraneità all'evento dannoso e dar prova che lo stesso sia stato imprevedibile e inevitabile.

Attraversamento del cane e caso fortuito

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Il repentino attraversamento del cane sulla sede stradale ben si presta, pertanto, ad essere generalmente considerato caso fortuito.

In quanto custode, infatti, il gestore è tenuto a prevenire questo genere di accadimenti attraverso la predisposizione di adeguate barriere, come ad esempio una serie di reti di recinzione che costeggi la sede stradale. Oltre all'installazione di tali reti, ovviamente, l'ente deve provvedere anche alla loro corretta e costante manutenzione, per prevenire e riparare eventuali squarci e aperture che ne vanifichino l'utilità.

La dimostrazione del caso fortuito

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Dal punto di vista strettamente giuridico, l'ente gestore deve dimostrare, quindi, l'assenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.

Ebbene, una volta dimostrata la presenza di reti di recinzione o barriere di altro tipo in perfetto stato, solitamente l'attraversamento di un animale viene considerato dovuto al caso fortuito. All'ente gestore, pertanto, non viene addebitata alcuna responsabilità, perché si trova nell'impossibilità di effettuare qualsiasi tipo di intervento tempestivo per evitare l'evento dannoso.

Come sottolinea costante giurisprudenza, infatti, "tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi, si configura il caso fortuito" (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 11517/13).

In sostanza, ciò che si può esigere dall'ente cui è demandata la custodia della strada è l'ordinaria diligenza, tenendo in considerazione le circostanze concrete del singolo caso, che vengono valutate dal giudice in base al suo prudente apprezzamento.

Casi simili all'attraversamento del cane

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Il caso fortuito è configurabile anche in casi diversi, quando ad esempio il cane non sia entrato dall'esterno sulla sede autostradale, ma vi sia stato abbandonato da terzi, e abbia successivamente attraversato la carreggiata provocando il sinistro.

Anche in questa ipotesi, infatti, rileva un fatto che è estraneo alla sfera soggettiva del custode, e che può considerarsi come autonoma causa dell'evento dannoso.

Similmente, se il sinistro viene causato da un oggetto caduto da poco tempo sul manto stradale o da uno pneumatico appena abbandonato, l'ente gestore non verrà considerato responsabile, poiché la sua attività di controllo, nel caso specifico, sarebbe oggettivamente impossibile.

Ancora diverso è il caso in cui l'animale che attraversa la strada risulta di proprietà di un terzo, poiché quest'ultimo andrà incontro a responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Infine, con riferimento a quei tratti stradali boschivi, nei quali capita con una certa frequenza l'attraversamento di animali (cinghiali, cervi etc.), l'amministrazione è da considerarsi esente da responsabilità se predispone apposita segnaletica di avvertimento.

Leggi anche Responsabilità per il danno cagionato da animali: il caso fortuito secondo la Cassazione


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