Si potrà usufruire dello sconto a condizione che vi sia un certificato di rilevanza storica e che la storicità sia attestata sulla carta di circolazione

di Gabriella Lax - Tasse dimezzate per le auto storiche. A stabilirlo è l'art. 1, comma 1048 della legge di bilancio che reintroduce un'agevolazione a favore dagli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni.

Auto, tasse dimezzate per quelle storiche

Nella fattispecie prevista però non si tratta di un'esenzione ma di una riduzione al 50% della tassa automobilistica possibile nel caso in cui sia verificabili due condizioni:

- i veicoli devono essere dotati del certificato di rilevanza storica;

- la storicità deve essere riportata sulla carta di circolazione.

La novità è prevista a dal 1° gennaio 2019, scatenando una corsa dei proprietari per mettersi in regola e richiedere alla motorizzazione del luogo l'annotazione della storicità sul libretto del veicolo. Tuttavia non sempre conviene far ricorso a questa agevolazione poiché per avere il certificato di rilevanza storica servirà iscriversi alle varie associazioni di cui al comma 4 dell'art. 60 del dlgs n. 285, del 1992, e cioè Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi, addette al rilascio.

In ogni caso, l'ammontare della quota associativa potrebbe paradossalmente non essere competitiva con gli importi stabiliti dalla regione a titolo di tributo.

Si ricorda ancora che permane l'esenzione per i veicoli ultratrentennali stabilita nel comma 1 dell'art. 63, una norma che se si fosse effettivamente voluto salvaguardare l'ambiente, avrebbe forse meritato una profonda rivisitazione.

Tra le novità in tema di auto previste sempre dall'ultima legge di bilancio, ricordiamo anche: all'art. 1, commi da 1031 a 1041, la previsione di contributi per incentivare l'acquisto di auto nuove a basso grado di emissioni di biossido di carbonio per km che aumentano se vi è una contestuale rottamazione di un veicolo omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4; all'art. 1, commi da 1042 a 1047, l'introduzione di una nuova imposta erariale, da 1.100 a 2.500 euro, per chi acquista auto inquinanti e cioè veicoli con un numero di grammi di biossido di carbonio emessi per Km eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.

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