La Cassazione precisa i requisiti necessari affinché sia valida la multa per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox sulle strade urbane a scorrimento

di Lucia Izzo - Il D.L. n. 121/2002 ha inserito le strade urbane di scorrimento di cui all'art. 2, comma 2, lettera D, del Codice della Strada nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l'uso dei dispositivi di controllo a distanza.


L'inserimento non è automatico, ma rimesso a una valutazione affidata al prefetto che selezionerà le strade urbane di scorrimento in cui si rende necessario il controllo a distanza. Elementi strutturali necessari affinché una strada sia qualificata come urbana di scorrimento sono la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta, i quali rappresentano requisiti minimi anche ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo.


In mancanza di tali elementi, dunque, la sanzione elevata a seguito di rilevamento dell'infrazione tramite autovelox non sarà legittima e sarà suscettibile di annullamento.


La vicenda

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È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 4090/2019 (qui sotto allegata) che si è pronunciata sul ricorso di una donna che si era opposta alla multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox.


Il Tribunale, in qualità di giudice del gravame, aveva confermato la sanzione ritenendo che il viale sul quale era stato effettuato l'accertamento possedeva le caratteristiche minime richieste dalla legge per essere classificato come strada urbana di scorrimento e per l'inserimento nell'elenco prefettizio come strada urbana di scorrimento.


Di conseguenza, sarebbe stato possibile l'uso di apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e il conseguente accertamento sanzionatorio senza obbligo di contestazione immediata. In Cassazione, invece, l'automobilista contesta tale ricostruzione.

Autovelox su strade urbane di scorrimento

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Gli Ermellini rammentano che il legislatore, con il d.l. n. 121 del 2002 (conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002), ha inserito le strade urbane di scorrimento di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del Codice della Strada nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l'uso dei dispositivi di controllo a distanza (autostrade e strade extraurbane).

Tale inserimento non è tuttavia automatico, poiché è affidato al prefetto il compito di selezionare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui il controllo a distanza si rende necessario.


La selezione avviene in base agli elementi espressamente indicati nell'art. 4 del d.l. 121, vale a dire il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico della strada, condizioni che devono essere tali da rendere non possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.


Nella valutazione affidata al prefetto, che qui esercita attività amministrativa insindacabile, si realizza il bilanciamento tra le esigenze, altrimenti incompatibili, di garantire la sicurezza nella circolazione e di non penalizzare la fluidità del movimento veicolare che si svolge sulle strade "di scorrimento".

Strade urbane a scorrimento: banchine e marciapiedi sono elementi necessari

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Il legislatore del 2002 ha vincolato la pubblica amministrazione ai criteri dettati da Codice della Strada per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale (nella sua interezza o in singoli tratti) deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nel ricorso degli altri presupposti che l'art. 4 del D.L. n. 121 affida alla valutazione della pubblica amministrazione.


La strada urbana di scorrimento, in particolare, è definita dall'art. 2, comma 3, lett. d), C.d.S., come "a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate".


Il dato testuale chiaramente circoscrive gli elementi "eventuali" alla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero i requisiti minimi, anche ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 4 d.l. n. 121 del 2002.


Nel caso in esame dunque, la sentenza impugnata viene cassata e la vicenda rinviata ad altro giudice che verificherà se, nel caso in esame, il viale nel quale è stata elevata la sanzione all'automobilista presenti i requisiti necessari richiesti dalla legge.

Scarica pdf Cass., II civ., sent. 4090/2019

Foto: 123rf.com
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