La Corte di Cassazione precisa quando la strada a scorrimento veloce ha i requisiti che giustificano l'installazione dell'autovelox e la contestazione differita della violazione dell'eccesso di velocità

di Lucia Izzo - Addio sanzione amministrativa se la strada sulla quale è stato rilevato l'eccesso di velocità tramite autovelox non ha le caratteristiche per essere considerata strada a scorrimento che avrebbe giustificato la contestazione differita.

A tal proposito, si evidenzia come il dato testuale di cui all'art. 2, comma 3, lett. d) C.d.S circoscrive gli elementi "eventuali" alla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzare, imponendo, invece, la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, che costituiscono elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 8635/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda di un automobilista che aveva promosso opposizione contro un verbale elevatogli per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox.

Autovelox e contestazione differita dell'eccesso di velocità

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A seguito del rigetto dell'opposizione sia in prime che in seconde cure, la vicenda giunge innanzi alla Cassazione dove si discute dell'individuazione dei requisiti minimi che un percorso stradale deve presentare ai fini indicati dall'art. 4 del D.L. n. 121/2002, stante il rinvio alla classificazione contenuta nel Codice della Strada.

Il ricorrente ritiene che la strada sulla quale era stato trovato a viaggiare sopra i limiti previsti dal Codice della Strada non avesse i requisiti che legittimassero la deroga al principio di contestazione immediata dell'infrazione, non trattandosi di una strada urbana a scorrimento ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Codice della Strada.

Le strade sulle quali è ammesso l'uso dell'autovelox

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Con l'intervento attuato nel 2002, evidenzia la Cassazione, il quale legislatore ha inserito le strade urbane di scorrimento nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l'uso dei dispositivi di controllo a distanza (autostrade e strade extraurbane). Si tratta di inserimento non automatico, posto che il legislatore ha affidato al Prefetto il compito di selezionare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui si rende necessario il controllo a distanza.

La selezione avviene sulla base della valutazione degli elementi espressamente indicati nell'articolo 4 del D.L. n. 121/2002, vale a dire il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche e il traffico della strada, condizioni che devono essere tali da rendere non possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti dei soggetti controllati.

La valutazione affidata al prefetto, che integra attività amministrativa insindacabile, realizza il bilanciamento tra le esigenze, altrimenti incompatibili, di garantire la sicurezza nella circolazione e di non penalizzare la fluidità del movimento veicolare che si svolge sulle strade "di scorrimento".

I requisiti delle strade a scorrimento

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Tuttavia, nel rinviare alla previsione classificatoria contenuta nel codice della strada, il legislatore del 2002 ha vincolato la pubblica amministrazione ai criteri dettati dall'articolo 2, comma 3, del codice della strada che definisce la strada urbana di scorrimento come "a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia".

La norma prevede alcuni elementi eventuali, che sono la corsia riservata ai mezzi pubblici e le intersezioni a raso semaforizzare, è impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero i requisiti minimi, anche ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. del D.L. n.121/2002.

Per questo il ricorso viene accolto, ritenendosi errata la conclusione a cui è giunto il Tribunale che aveva affermato l'irrilevanza della mancanza degli ulteriori elementi strutturali (corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina con marciapiede e intersezioni a raso semaforizzate) essendo sufficiente la presenza delle carreggiate dotate di almeno due corsie e separate da spartitraffico invalicabile.

Scarica pdf Cassazione Civile, sentenza n. 8635/2020

Foto: 123rf.com
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