Per la Cassazione, commette reato di atti osceni chi compie atti di autoerotismo per circa un'ora in un parco pubblico frequentato da bambini e si interrompe solo dopo l'arrivo della polizia

di Annamaria Villafrate - La sentenza della Cassazione n. 6281/2019 (sotto allegata) conferma l'ordinanza del Tribunale delle Libertà di Roma, che dispone la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto, indagato per il reato di atti osceni in luogo pubblico. La masturbazione avvenuta in pieno mattino infatti, in un parco sistematicamente frequentato da bambini, protrattasi per circa un'ora e interrotta solo dall'arrivo della polizia giustifica la conclusione del Tribunale sul pericolo di recidiva.

La vicenda processuale

Il Tribunale della Libertà di Roma, in parziale accoglimento del ricorso del Pm, dispone la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di un indagato per il reato all'art. 527, comma 2, c.p, per essersi masturbato nel parco di Villa Clementi di Cave alla presenza di numerosi bambini. Avverso l'ordinanza ricorre in Cassazione l'indagato contestando:

  • "la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza" perché fondata su elementi inverosimili come il fatto che gli atti osceni siano durati più di un'ora, che gli operanti abbiano notato l'indagato seduto su una panchina con il membro visibile, nonostante avesse indosso i pantaloni e che gli atti osceni
    , stante l'asserito tempo prolungato, non venissero notati dai genitori dei bambini anch'essi presenti nelle vicinanze;
  • l'assenza di una puntale indicazione di comportamenti tali da rendere attuale e concreto il pericolo di reiterazione della condotta tenendo conto della distanza a cui si trovavano i bambini e del fatto che l'indagato non voleva essere visto da loro;
  • la mancata identificazione del soggetto che ha riferito sulla condotta dell'indagato;
  • la mancata valutazione degli elementi prodotti dalla difesa e risultanti dagli atti;
  • l'assenza di motivazione relativamente al pericolo di reiterazione, desunto senza indicare i criteri di valutazione e il percorso logico che ha condotto il Tribunale a ravvisare l'esigenza cautelare dell'obbligo di presentazione agli uffici di p.g.

Masturbarsi in un parco sistematicamente frequentato da bambini è reato

La Cassazione, con sentenza n. 6281/2019 rigetta il ricorso dell'indagato perché infondato. Il provvedimento impugnato è privo di vizi logici o giuridici per quanto riguarda la gravità indiziaria.

Il Tribunale ha infatti accertato che "la mattina del 14/07/2018 verso le ore 10.40, un maresciallo di polizia locale fu fermato da due ragazze, le quali riferirono che, mentre stavano facendo yoga nel parco, avevano visto un uomo che da circa un'ora si stava masturbando: uomo che fu immediatamente identificato e notato dall'ufficiale di p.g. mentre era ancora intento a compiere i medesimi atti, sebbene, alla vista del personale in divisa, cercò di rivestirsi chiudendo la cerniera lampo dei pantaloni. Si è inoltre accertato che, a poca distanza, vi erano molti bambini che stavano giocando nel parco."

A nulla rileva che l'indagato non sia stato visto dai bambini, considerato che la norma incriminatrice richiede solo che "gli atti osceni siano commessi "all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva pericolo che essi vi assistano". I fatti si sono verificati in un parco pubblico attrezzato di giochi e altalene, in cui la presenza di minori di età riveste un carattere elettivo e sistematico.

Corretta inoltre la valutazione sul pericolo di recidiva, tenuto conto delle circostanze di luogo e tempo in cui i fatti si sono verificati. Gli atti osceni, cessati solo all'arrivo della polizia, sono stati messi in atto per un periodo di tempo apprezzabile, in un mattino di luglio, in un parco pubblico in cui erano presenti molti bambini. Da come si sono svolti i fatti il Tribunale ha quindi correttamente desunto l'incapacità dell'indagato di contenere i propri impulsi sessuali, tanto da imporre il controllo cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g., per scongiurare il pericolo di recidiva.

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