In caso di compensazione tra debiti contributivi e crediti pensionistici il pignoramento del quinto va fatto sulla pensione al netto delle ritenute

di Annamaria Villafrate - La Cassazione n. 3648/2019 nell'accogliere il ricorso di una pensionata, afferma il principio di diritto per cui, anche in caso di compensazione messa in atto dall'I.N.P.S sulle pensioni da erogare, il calcolo di un quinto deve essere effettuato valutando il trattamento pensionistico al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale.

La vicenda processuale

Il giudice d'appello, in riforma della decisione di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente nei confronti dell'I.N.P.S. Al debito contributivo della pensionata, l'Istituto applica la compensazione sul lordo della pensione. La pensionata però ricorre in Cassazione. A suo giudizio infatti la compensazione deve calcolarsi sull'importo della pensione al netto delle ritenute. Applicando la compensazione sul lordo degli emolumenti mensili infatti l'I.N.P.S acquisirebbe un importo superiore a quello che gli spetterebbe per legge.

Il quinto della pensione è pignorabile al netto delle ritenute

La Cassazione, con la sentenza n. 3648/2019 accoglie il ricorso della pensionata ritenendo errata la ricostruzione effettuata dalla sentenza impugnata, basata sull'errata interpretazione della sentenza

n. 506/2002 della Corte Costituzionale che consentirebbe il pignoramento di un quinto "dell'intero ammontare" della pensione. Per intero ammontare infatti non deve intendersi il lordo, visto che il termine intero non si contrappone a "netto". Non solo, alla luce dell'evoluzione storica che ha modificato il regime di pignorabilità delle pensioni, per garantire al pensionato il "minimo necessario a sopravvivere", ma soprattutto nel rispetto dell'art 69 della legge n. 153/1969 "deve affermarsi il principio per cui, anche nel caso di compensazione attuata dall'I.N.P.S, per propri crediti ai sensi dell'art. 69 L. 153/1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale."

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