La legittimità della procedura di accertamento del rispetto del CdS non può prescindere dall'omologazione specifica dell'autovelox utilizzato

di Valeria Zeppilli - Come ormai noto a tutti, gli apparecchi di rilevazione automatica della velocità, per poter essere utilizzati al fine di comminare sanzioni devono essere omologati.

Ma non sempre è chiaro come e in che termini debba essere fatta tale omologazione.

Sul punto risulta quindi particolarmente interessante la sentenza numero 1731/2018 del Giudice di pace di Padova, qui sotto allegata.

Ogni apparecchio va omologato

Tale pronuncia, infatti, ha rigettato la tesi dell'amministrazione resistente che, con riferimento al sistema "Velocar Red&Speed Evo", aveva ritenuto che l'omologazione dovesse essere riferita solo al prototipo e non al singolo esemplare.

Per il Giudice di pace, infatti, deve ritenersi che ogni nuovo modello dell'apparecchiatura necessita di una nuova omologazione. La circostanza che ciascun macchinario non è perfettamente corrispondente a quello di generazione precedente, infatti, rende indispensabile procedere sempre a un nuovo accertamento che verifichi la conformità dell'apparecchio ai principi normativi sanciti dal Codice della strada.

Accertamento illegittimo

In caso di accertamento fatto in assenza di omologazione specifica per ciascun modello, quindi, ci si trova di fronte all'assenza di una condizione di legittimità del procedimento "che si riverbera come vizio dell'intera procedura amministrativa sanzionatoria" e che quindi determina l'annullamento del relativo verbale.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Scarica pdf sentenza GdP Padova numero 1731/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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