In vigore dal 29 gennaio i due regolamenti UE che hanno fissato regole comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate

di Lucia Izzo - Dal 29 gennaio 2019 è operativa la disciplina introdotta dai Regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104 (qui sotto allegati) con cui il Consiglio dell'Unione Europea ha attuato la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate.

I regolamenti, che hanno riconosciuto alle parti la libertà di scelta del foro e della legge applicabile, presentano una struttura speculare e identica numerazione, con le differenze dovute al diverso status delle coppie.

Leggi anche: Le convenzioni matrimoniali e il regime patrimoniale dei coniugi

Si è ritenuto opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, allo scopo di garantire la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità.

Ambito di applicazione

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Per non incidere sulla libertà di scelta degli Stati, i regolamenti non si occupano della nozione di matrimonio, demandata ai singoli ordinamenti nazionali. Allo stesso modo per quanto riguarda le unioni registrate, ma si escludono in sostanza le c.d. coppie di fatto.

Il "regime patrimoniale" è definito l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento e, per quanto riguarda un'unione registrata, i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei regolamenti: la capacità giuridica dei coniugi e dei partner; l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio

o di un'unione registrata; le obbligazioni alimentari; la successione a causa di morte del coniuge o del partmer; la sicurezza sociale; il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi o partner, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, nonché, in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio o l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso; la natura dei diritti reali; qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro

Competenza

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Entrambi i regolamenti precisano che l'autorità adita per decidere, rispettivamente, su questioni riguardanti la successione oppure su divorzio, separazione o annullamento del matrimonio o scioglimento dell'unione registrata, sarà competente a trattare le questioni relative ai rapporti patrimoniali dei coniugi o dei partner, a condizione in determinati casi che vi sia un accordo tra le parti.

In mancanza di elezione del foro, i regolamenti prevedono una serie di criteri successivi volti a determinare la giurisdizione. In via eccezionale, qualora il matrimonio o l'istituto dell'unione registrata non sia riconosciuto nello Stato membro dell'autorità adita, questa potrà declinare la competenza e le parti potranno concordare di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro.

Legge applicabile

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In entrambi i casi viene precisata la legge applicabile alle questioni inerenti la materia di cui si occupano i regolamento: questa si applicherà alla totalità dei beni rientranti nel regime patrimoniale tra coniugi e in relazione agli effetti patrimoniali di un'unione registrata.


Viene privilegiata la volontà delle parti: i partner, i futuri partner, i coniugi o nubendi potranno designare o modificare di comune accordo la legge applicabile, ma dovrà esservi un collegamento con la legge scelta.


Potrà trattarsi della legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, nubendi, partner o futuri partner, o di uno di essi al momento della conclusione dell'accordo o della convenzione.

Per quanto riguarda le unioni registrate, in alternativa, potrà essere la legge di uno Stato di cui uno dei partner o futuri partner ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione o la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita. La legge scelta dovrà riconoscere gli effetti patrimoniali alle unioni registrate.

Salvo diverso accordo dei coniugi o partner, il cambiamento della legge applicabile avrà effetti per il solo futuro e qualunque cambiamento retroattivo non pregiudicherà i diritti dei terzi.

Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni

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I regolamenti si occupano anche di riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni mentre, nonché dell'accettazione e dell'esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri, non essendo necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

Per quanto riguarda l'esecutività invece, le decisioni potranno essere eseguite in un altro Stato membro solo dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata. Per facilitare il riconoscimento delle decisioni, i regolamenti di esecuzione n. 2018/1935 e n. 2018/1990 (qui sotto allegati) hanno predisposto moduli da utilizzare per le diverse procedure.

Entrata in vigore

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Come previsto dai provvedimenti, i regolamenti si applicano solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019.

Se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte dopo tale data sono riconosciute ed eseguite qualora le norme sulla competenza applicate siano conformi a quelle stabilite dal Regolamento stesso.


Le disposizioni sulla legge applicabile sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio/ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019.

Per approfondimenti: GUIDA: Il regime patrimoniale della famiglia

Scarica pdf REGOLAMENTO (UE) 2016-1103 DEL CONSIGLIO
Scarica pdf REGOLAMENTO (UE) 2016-1104 DEL CONSIGLIO
Scarica pdf REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1935 DELLA COMMISSIONE
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1990 DELLA COMMISSIONE

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