Per la Cassazione, ove la notifica del ricorso avvenga oltre le ore 21:00 del giorno di scadenza, questa si ritiene tardiva poiché perfezionata alle ore 7 del giorno successivo

di Lucia Izzo - Va ritenuta tardiva la notificazione del ricorso per Cassazione che avviene oltre le ore 21:00 del giorno di scadenza poiché, in tal caso, la stessa si ritiene perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 32762/2018 (qui sotto allegata) accogliendo l'eccezione d'inammissibilità del ricorso presentata dalla ricorrente per violazione del termine previsto dall'art. 327, 1 comma, del codice di procedura civile.

Il caso

La sentenza della Corte d'appello era stata pubblicata in data 21/10/2016, sicché il termine per impugnare sarebbe scaduto il 21/4/2017, atteso che nel rito del lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini (cfr. Cass, n. 16485/2014 e n. 23479/2007).


La Corte rammenta che per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva il sistema della computazione civile, non "ex numero"

bensì "ex nominatione dierum" a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c.

civ.


Ciò significa che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (v. ex multis Cass. n. 11491/2012, Cass. n. 22699/2013).


Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato a mezzo PEC in data 21.4.2017, ma la ricevuta di accettazione reca l'orario delle 22:37.

Cassazione: perfezionata il giorno successivo la notifica oltre le 21:00

La stessa Cassazione, in tema di notificazione con modalità telematica, ha chiarito che l'art. 16 septies del d.l. n. 179/2012 (conv. con mod. nella L. n. 221/2012) si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21:00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, L. n. 53/1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente (v. Cass. n. 30766 del 22/12/2017).


Sposando le conclusioni suddette, il Collegio sottolinea che la notifica del ricorso per Cassazione, che reca un orario successivo alle ore 21:00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione, deve ritenersi tardiva. Il ricorso per Cassazione va dunque ritenuto inammissibile.



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