In cosa consiste la sospensione feriale dei termini processuali, quando si applica, quali le finalità, i casi di esclusione e gli esempi pratici

Sospensione feriale dei termini processuali: in cosa consiste

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La sospensione dei termini nel periodo feriale (Legge 7 ottobre 1969, n. 742) è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. In passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1 agosto al 15 settembre ma il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014, ne ha modificato la durata rendendo la sospensione più breve a partire dal 2015. (Vedi: il aggiornato della legge n.742/1969).

Per effetto della sospensione feriale, il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere per 31 giorni e riprende soltanto dal 1° settembre; di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa. Se invece il termine avrebbe astrattamente inizio durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 1 della legge numero 742/1969, lo stesso inizia a decorrere alla fine di detto periodo.

Sospensione feriale dei termini: finalità

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La finalità che ha ispirato la previsione della sospensione feriale dei termini è quella di garantire le parti durante il periodo estivo, tradizionalmente di vacanza, in applicazione del più generale diritto di difesa.

Con la riduzione del periodo di sospensione da quarantacinque a trenta giorni, tale finalità è stata contemperata con quella di smaltire il contenzioso arretrato anche attraverso la contestuale riduzione del periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato) così come prevista dal nuovo art. 8-bis della L. 97/1979.

In realtà come ha fatto notare l'Avv. Paolo Storani in un articolo del 19 settembre 2014 (Taglio alle ferie degli avvocati), "quella che viene indebitamente chiamata dal mondo politico 'la chiusura delle aule giudiziarie' (sappiamo bene che i tribunali non chiudono mai e che sono solo sono sospesi i termini processuali) ... secondo quanto emerge dai lavori preparatori [alla legge n.742/1969)], era nata con lo scopo di consentire ad avvocati e procuratori un periodo di effettivo riposo nel periodo feriale. La sospensione dei termini processuali non è quindi necessariamente connessa con le ferie dei magistrati (interessante e significativo in proposito il preambolo alla proposta di legge che fu presentata nel 1969)".

Casi di esclusione

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In alcuni casi specificamente previsti dalla legge, la sospensione feriale dei termini non si applica. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi.

Esclusione della sospensione in materia penale

In materia penale (artt. 2, 2-bis, 4 L. 742/1969, art. 91 r.d. 12/1941, art. 467 c.p.p.) sono esclusi:

  • i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell'imputato o del suo difensore;
  • le indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata;
  • le cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza;
  • i procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
  • in caso di incidente probatorio per l'assunzione delle prove non rinviabili.

Esclusione della sospensione in materia civile

In materia civile (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 c.p.c.) sono esclusi:

  • le cause di alimenti;
  • i procedimenti cautelari;
  • i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
  • i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione;
  • i procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in genere, a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;
  • le controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
  • i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari;
  • i rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;
  • i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico;
  • le assicurazioni sociali;
  • gli infortuni sul lavoro;
  • le malattie professionali;
  • gli assegni familiari;
  • ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi;
  • i procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Esclusione della sospensione in materia amministrativa

In materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969) infine sono esclusi:

  • le impugnazioni delle decisioni delle commissioni territoriali per la protezione internazionale;
  • i procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Sospensione feriale dei termini processuali: un esempio

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Per comprendere meglio cosa comporta la sospensione feriale dei termini, facciamo un esempio pratico.

Pensiamo al caso in cui il 26 luglio si svolga un'udienza all'esito della quale il giudice conceda alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma VI, c.p.c.

Ricordiamo che tale norma prevede che:

"Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria".

Orbene, se non vi fosse la sospensione feriale dei termini, la parte avrebbe tempo sino al 25 agosto per il deposito della prima memoria, sino al 24 settembre per il deposito della seconda memoria e sino al 14 ottobre per il deposito della terza memoria.

Operando la sospensione dei termini, invece, i tempi per preparare e depositare le memorie di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c. si dilatano e coincidono, rispettivamente, con il 25 settembre, il 25 ottobre e il 14 novembre.

Vedi anche lo strumento di calcolo dei termini processuali

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