Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica diventa obbligatoria ed esclusiva. Ecco alcuni punti critici sui quali è necessario fare una riflessione a ridosso della sua imminente entrata in vigore

di Davide Mura - Il 1° gennaio 2019 entra in vigore la fattura elettronica tra privati. Si rende opportuna una riflessione generale sulle sue criticità più evidenti anche in relazione all'opportunità di rendere, ai fini fiscali, il suo utilizzo come esclusivo.

L'esclusività della fattura elettronica

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Circa la sua introduzione, è opportuno rilevare che una volta tanto l'Europa non ci ha imposto la fattura elettronica come esclusiva, ma l'ha prevista come alternativa alla fatturazione cartacea. Infatti la direttiva UE 2006/112/UE sul punto è chiara quando afferma che "ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo" (cfr. art. 232). Dunque, la UE non ha obbligato gli Stati a utilizzare la fattura elettronica come esclusiva, ma ha previsto che gli Stati adottassero il doppio regime.

L'Italia però ha voluto strafare con il miraggio di recuperare denaro dall'evasione e ha imposto la fatturazione elettronica come esclusiva, salvo una richiesta di deroga all'Unione europea, che è stata concessa con decisione esecutiva 2018/593 del 16 aprile 2018.

Le criticità

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Fatta questa premessa, le criticità della fatturazione elettronica sono diverse, molte delle quali evidenziate dalle associazioni di categoria. Qui non è possibile affrontare tutte le problematiche. Ci si limiterà a una considerazione generale non esaustiva.

Il venir meno del rapporto diretto tra Emittente e Destinatario

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Uno degli aspetti critici della fatturazione elettronica riguarda il venir meno del rapporto diretto tra emittente e destinatario, poiché l'emissione viene intermediata dal sistema di interscambio (SDI). Ciò implica una serie di obblighi, che potrebbero generare responsabilità patrimoniali e persino disciplinari (nel caso di liberi professionisti iscritti in un albo) a carico dell'emittente nella ipotesi in cui il destinatario non abbia un indirizzo PEC di destinazione o un codice univoco (che non sono obbligatori). Infatti, la normativa che introduce l'obbligatorietà della fatturazione elettronica per tutti gli operatori commerciali (cfr. L. 205/2017), anche alla luce delle determinazioni tecniche del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prevede che l'emittente, nel caso in cui il destinatario non abbia un indirizzo PEC o un codice univoco, debba comunicare al destinatario che la fattura elettronica è disponibile nel portale dell'Agenzia delle Entrate. Se però il destinatario è un privato e non un imprenditore, deve anche trasmettergli la fattura cartacea.

E' chiaro che se per una qualsiasi ragione, l'emittente ometta di rispettare l'obbligo di comunicazione, potrebbe esporsi a un'azione risarcitoria e, nel caso di un professionista iscritto all'albo, persino a un'eventuale azione disciplinare per mancato adempimento di un obbligo giuridico che implica errore o mancanza professionale.

Il venir meno del rapporto diretto con la presenza del sistema di interscambio crea, tra l'altro, ulteriori problemi in ordine alla registrazione delle fatture (anche perché il sistema di interscambio si prende fino a 5 giorni di tempo per analizzare la validità formale della fattura) e alla liquidazione dell'IVA. Soprattutto in ragione delle scadenze per l'emissione delle fatture (differite o immediate) in rapporto alle liquidazioni mensili e trimestrali.

Criticità sulla privacy

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In argomento è interessante l'intervento di novembre 2018 del Garante sulla Privacy, il quale, esercitando per la prima volta il potere correttivo attribuitigli dal regolamento 2016/679/UE (GDPR), rileva come "la trasmissione e memorizzazione di una ingente mole di dati non direttamente rilevanti ai fini fiscali, con conseguenze per la tutela della riservatezza, in particolare in merito alle strategie aziendali" crea particolari problemi di vulnerabilità sui dati delle persone che utilizzeranno la fattura elettronica. E ciò non solo perché questi dati (non strettamente necessari ai fini fiscali) comunque verranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate, per giunta in modo massivo e senza una specifica autorizzazione del destinatario, ma anche perché questi dati verranno messi a disposizione di intermediari che operano con più soggetti commerciali e che dunque potrebbero ricostruire agevolmente la filiera dei rapporti, incrociando i dati medesimi non tutti strettamente attinenti - come si è detto - ai profili meramente fiscali. Dati i quali, inoltre e a maggior ragione, non sono né criptati né trasmessi tramite sistemi sicuri.

Pur le criticità rilevate dal Garante, il Parlamento non è riuscito o non ha voluto rinviare l'obbligatorietà della fatturazione elettronica esclusiva. Sicché allo stato, nonostante i gravi problemi legati alla privacy, la fatturazione elettronica non subirà ulteriori ritardi e diventerà obbligatoria dal 1 gennaio 2019.

Altre problematiche

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Esistono naturalmente molte altre problematiche legate alla fatturazione elettronica. Qui a titolo esemplificativo si ricordano quelle che riguardano gli operatori, come i medici e le farmacie, che sono obbligati a utilizzare la fatturazione elettronica a seconda della tipologia della prestazione. Infatti, se è pur vero che la normativa escluda dalla fatturazione elettronica chi effettua uno scambio di merci o la prestazione di un servizio che comporta l'utilizzo del flusso dei dati tramite tessera sanitaria, è anche vero che in alcuni casi i soggetti interessati non sempre effettuano operazioni con il flusso dei dati della tessera sanitaria. Si pensi a un medico che rilasci un consulto professionale a un altro medico. O una farmacia che vende un prodotto da banco che non richiede il passaggio della tessera sanitaria. E' evidente che per loro si pone un problema di gestione della fatturazione particolarmente gravosa.

I costi economici e organizzativi

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Al netto di chi non è obbligato alla fatturazione elettronica (i contribuenti minimi e forfettari, le associazioni sportive dilettantistiche e gli operatori agricoli), l'utilizzo obbligatorio secco dal 1 gennaio 2019 impone ai suoi destinatari costi organizzativi non indifferenti. Riadattare il proprio ciclo di fatturazione, aggiornare i sistemi e affrontare gli aggiornamenti professionali necessari per poter gestire il formato elettronico, comporta evidenti sacrifici economici e organizzativi particolarmente gravosi, in un contesto economico come quello attuale non proprio favorevole.

Non solo. Il costo che si dovrà affrontare non sarà temporaneo, ma sarà costante nel tempo, soprattutto qualora si intenda utilizzare un servizio delegato (a pagamento) per gestire il flusso dei dati e per conservare la fattura. E sulla conservazione della fattura elettronica giova ricordare che il processo conservativo deve avvenire elettronicamente, in un contesto nel quale il documento informatico non possa essere modificato e sia sempre disponibile e leggibile. Dunque, necessariamente ci si dovrà rivolgere ai servizi commerciali a pagamento del settore o al servizio offerto dall'agenzia delle entrate.

Conclusioni

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E' chiaro che la scelta del legislatore di imporre la fattura elettronica come unico sistema disponibile, escludendo del tutto l'opzione cartacea sia stata infelice e sia gravata soprattutto del sospetto che con la sua introduzione acritica si sia voluto semplicemente effettuare un'operazione contabile di recupero di risorse (circa 2 miliardi), senza tener conto delle molteplici criticità che l'utilizzo esclusivo allo stato comporta. E il sospetto diventa ancora più concreto se si pensa che lo stesso legislatore non solo ha respinto le richieste delle associazioni di categoria di prevedere almeno per il primo anno un'introduzione soft, ma anche perché non ha recepito in alcun modo i rilievi critici del Garante sulla Privacy.

A ciò si aggiunge la beffa del termine ultimo in cui è possibile adottare il sistema esclusivo della fatturazione elettronica, fissato al 31 gennaio 2021.

Infatti, pochi sanno che il regime esclusivo è sperimentale e scade nel 2021 (v. art. 4 dec. esec. cit.). Qualora l'Italia non riesca a motivare adeguatamente il successo della sperimentazione, dovrà ripristinare il doppio binario e le imprese che fino a quel momento hanno sostenuto i costi della fatturazione esclusiva si ritroveranno a poter scegliere nuovamente la fatturazione tradizionale, tenendosi però sul groppone tutti i costi che hanno sostenuto per implementare quella elettronica.

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Foto: 123rf.com
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