Se la fattura elettronica non giunge al cliente perché ha la PEC intasata, il fornitore deve comunicargli che il documento è disponibile nell'area riservata

Domanda: Una volta che il fornitore inoltra correttamente al Sistema di interscambio una fattura, che a sua volta viene inviata alla PEC del cliente, che cosa succede se viene segnalata un'anomalia dovuta, ad esempio, alla casella di Posta elettronica piena?

Risposta: Nel momento in cui la fattura elettronica non viene recapitata al destinatario perché quest'ultimo la casella PEC piena, il mittente non è obbligato ad inviarne una copia. E' sufficiente che comunichi al cliente che l'originale della fattura elettronica è presente nell'area riservata, all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Recapito e-fattura: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

A regolamentare il recapito della fattura ci pensa il provvedimento Prot. n. 89757/2018 dell'Agenzia delle Entrate, il quale prevede che il documento è recapitato dal SdI al cessionario/committente e dal SdI, per conto del cessionario/committente, a un intermediario. Il SdI recapita la fattura elettronica nelle seguenti modalità (previo accreditamento):

  • sulla PEC;
  • tramite il "sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
  • con il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione dell'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario scelto per la ricezione dei file.

"In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate "all'indirizzo telematico" registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica

nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica."

Suggerisci un nuovo argomento per la rubrica: domande e risposte
Rubrica Domande e Risposte


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: