La Cassazione precisa che sono esentasse, indipendentemente dal grado e da giudice adito, le sentenze rese in cause di valore inferiore ai 1.033 euro

di Lucia Izzo - Indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, sono esonerate dall'imposta di registro tutte le sentenze pubblicate nell'ambito di controversie di valore inferiore a 1.033 euro.


Risulterà, dunque, esentasse anche la pronuncia emessa in sede d'appello contro la decisione del giudice di pace. La ratio della deroga all'art. 37 del d.P.R. 131/86 è quella di escludere il carico fiscale sulle controversie di minimo valore.


Tanto emerge dall'ordinanza n. 31278/2018 (qui sotto allegata) con cui la quinta sezione civile della Corte di Cassazione sul ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR.


Il caso

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Quest'ultima aveva rigettato l'appello dell'Agenzia contro la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di liquidazione notificato a una società per il pagamento dell'imposta di registro relativa a una sentenza civile in controversia di valore inferiore a 1.033,00 euro.


Secondo la CTR, infatti, l'esenzione prevista dall'art. 46 della L. n. 374 del 1991, istitutiva del "giudice di pace" doveva intendersi riferita non solo alle controversie di primo grado, ma anche agli eventuali successivi gradi di giudizio, sulla base sia di una interpretazione letterale della norma sia della sua ratio.


La disposizione richiamata, nel dettaglio, precisa che "Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli altri atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato

". Una conclusione avallata anche dagli Ermellini, nonostante le rimostranze dell'Agenzia.

Imposta di registro: l'esenzione di cui alla L. n. 374/1991

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All'uopo, la Cassazione richiama un suo precedente (n. 16978/2014) secondo cui, in tema di imposta di registro, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 46 della legge 374/1991, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti.


E ciò, sottolinea il Collegio, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito: tale soluzione risponde alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua "ratio", intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto.


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La sedes materiae, si legge nell'ordinanza, non costituisce un dato risolutivo, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che risulta coinvolgere l'intero sviluppo del procedimento sulla base dell'unica condizione oggettiva che si tratti di cause il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00.

Niente imposta di registro sotto i mille euro in tutte le cause

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La ratio della disposizione non è di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace, perché in tal caso non sarebbe stato previsto un limite di valore e sarebbe stato irragionevole esonerare l'utente da una tassa che si paga a posteriori mantenendo nello stesso tempo l'onere deflattivo del versamento del contributo unificato, che viene assolto al momento dell'iscrizione a ruolo.

La ratio manifesta della disciplina, secondo la Corte, è invece quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l'imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l'organo giudiziario che ha emanato il provvedimento.

Solo rispetto a tale finalità risulta coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto dell'art. 37 del d.P.R. n.131 del 1986, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.


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