Confermato lo sgravio dalle imposte di registro e di bollo per tutte le cause di modico valore indipendentemente dal grado di giudizio e dal giudice adito

di Marina Crisafi - L'esenzione del pagamento delle imposte di registro per le cause di modesto valore è generalizzata e vale indipendentemente dal grado di giudizio e dal giudice adito. A confermarlo è la sesta sezione civile della Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 10044/2016 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una società avverso la pronuncia della Ctr di Napoli che aveva confermato le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate per l'omesso versamento della tassa di registro in relazione ad alcune sentenze di tribunale in sede di appello su impugnazione di sentenza del locale giudice di pace.

Per la commissione tributaria, l'art. 46 della legge n. 374/1991, nel prevedere che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di 1.033 euro e relativi atti e provvedimenti sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato, si caratterizza per la sua specialità e non può essere soggetta ad interpretazione estensiva o analogica, sicché l'esenzione non può essere estesa anche al grado di appello da proporsi avanti al tribunale.

Ma la Cassazione smentisce categoricamente e dà ragione alla ricorrente, secondo la quale limitare l'ambito di operatività della norma al primo grado di giudizio appare "irragionevolmente lesivo del diritto alla difesa".

Riportandosi alla giurisprudenza pregressa in materia (cfr., tra le altre, n. 16978/2014) la S.C. ha affermato che il legislatore, nel prevedere l'esenzione ex art. 46 citato (sia nella vecchia che nella nuova versione), pur avendo omesso l'utilizzo del termine esplicito, "non ne ha alterato la natura - avendone anzi - ampliato l'effetto esonerativo ponendo al centro di quest'ultimo anche gli atti e i provvedimenti che si riferiscono alla procedura giudiziale".

A differenza di quanto assunto dal giudice di merito, dunque, la norma non implica per la sua applicazione l'esistenza del duplice presupposto oggettivo (il limite di valore della causa) e soggettivo (l'adozione della sentenza da parte del giudice di pace) ma si riferisce "genericamente alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede 1.033 euro". Il che significa che il legislatore "abbia voluto fare riferimento alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio".

Del resto, ratio manifesta della disciplina non "è quella di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace

ma bensì quella di alleviare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l'assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione".

Per cui, appare del tutto coerente e conforme al "lineare e chiaro tenore testuale della norma" la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione dell'art. 37 del dpr n. 131/1986, dal pagamento della tassa di registro "per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito".

Ratio analoga, si ricorda, è stata espressa di recente anche dal ministero della giustizia con apposita circolare, allineandosi a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dal fisco (leggi: "Cause sotto i mille euro gratis in tutti i gradi").


Cassazione, sentenza n. 10044/2016

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