Il decreto sicurezza blocca la liquidazione dei compensi agli avvocati per impugnazioni inammissibili e delle spese ai C.T.P. per consulenze irrilevanti o superflue

di Lucia Izzo - Il d.d.l. di conversione del decreto sicurezza (n. 113/2018), passato al Senato con 163 voti favorevoli, muove un altro importante passo verso l'approvazione definitiva del testo recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».

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Anche dopo il maxi emendamento proposto dal Governo, rimane confermata la modifica al T.U. in materia di spese di giustizia che ha fatto storcere il naso a molti avvocati. In poche parole, l'art. 15 del decreto sicurezza stabilisce che gli avvocati che prestano gratuito patrocinio non avranno più diritto al all'anticipo di spese e onorari a carico dello Stato se proporranno un'impugnazione inammissibile.

La misura era stata inizialmente preannunciata come un'abolizione del patrocinio a spese dello Stato per i ricorsi dei migranti (per approfondimenti: Stretta sul gratuito patrocinio: no avvocati gratis per migranti), ma in realtà si è giunti a un'innovazione di ben più ampia portata.

Gratuito patrocinio: niente onorari all'avvocato se l'impugnazione inammissibile

La norma, come approvata dal Senato, reca "Disposizioni in materia di giustizia" e incide sul testo unico di cui al d.P.R. n. 115/2002 introducendo il nuovo art. 130-bis (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte).

Secondo la relazione introduttiva al decreto sicurezza, la nuova disposizione andrebbe ad allineare la disciplina prevista per il processo civile a quella già in vigore per il processo penale escludendo che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio abbia diritto all'anticipazione di spese e onorari a carico dell'erario quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile.

Lo stesso principio viene esteso alle spese per consulenze tecniche irrilevanti o superflue. Si tratta di quei casi, sempre secondo la relazione introduttiva, in cui non si ritiene giustificato un costo a carico della collettività, poiché una valutazione ponderata delle ragioni dell'impugnazione o una maggiore attenzione nella redazione del reclamo, dell'appello o del ricorso per cassazione, avrebbero dovuto sconsigliare la proposizione del gravame.

In sostanza, qualora l'impugnazione, anche incidentale, sia dichiarata inammissibile, al difensore non sarà liquidato alcun compenso. Neppure saranno liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Le polemiche

La disposizione non ha mancato di sollevare critiche e dubbi tra gli avvocati. In particolare, il Consiglio dell'Ordine di Bologna fa sapere di aver "deliberato di sottoporre all'attenzione degli organi rappresentativi dell'avvocatura i numerosi profili critici della disposizione, auspicandone l'intervento nella fase di conversione in legge del decreto".

Per gli avvocati bolognesi, infatti, "l'effetto della norma così come introdotta con il d.l. non è quello di limitare o diversamente regolamentare il patrocinio a spese dello Stato nei ricorsi in materia di protezione internazionale e immigrazione, bensì quello di incidere pesantemente sulla funzione difensiva".

Seppur appaia "evidente l'intento di responsabilizzare i difensori, imponendo loro di sconsigliare e dissuadere l'assistito dal proporre impugnazioni infondate", spiega il COA di Bologna, "l'avvocato del grado conclusosi sfavorevolmente, che virtuosamente abbia sconsigliato l'impugnazione resterebbe tuttavia soggetto all'alea del possibile appello (o ricorso per Cassazione) redatto da altro professionista, ed in caso di pronuncia di inammissibilità vedrebbe travolto anche il proprio compenso per il grado precedente".


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