L'appartenente all'amministrazione di pubblica sicurezza passibile di sanzione disciplinare, dovrà essere sottoposto a procedimento entro termini ben precisi
Avv. Francesco Pandolfi - Parliamo di procedimento disciplinare proposto tardivamente. Si perchè, a dispetto della perentorietà dei termini in questione, l'amministrazione potrebbe mal governare l'andamento della procedura, ad esempio omettendo di sottoporre a procedimento -entro specifici termini- l'appartenente ai ruoli dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

La regola prevede che: se da un procedimento penale, comunque definito, dovessero emergere fatti e circostanze tali da rendere l'interessato passibile di sanzioni disciplinari, ebbene questi dovrà essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'amministrazione.

Indice:

Decorrenza del termine

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Quindi, da quando decorre tale termine?

Il termine di 120 giorni per intraprendere il procedimento disciplinare decorre solo dal momento della conoscenza piena del testo integrale comprensivo di motivazione: solo la piena conoscenza della sentenza penale e, con essa, di tutti gli elementi di giudizio ivi esposti permette all'amministrazione di supportare l'esercizio della discrezionalità correlata al potere sanzionatorio e, ad un tempo, di effettuare una ponderata valutazione dei profili che ritiene rilevanti sul versante disciplinare.

Tra le varie pronunce in materia, una conferma della regola proviene dalla sentenza del Tar Salerno n. 1371 del 4 settembre 2017.

Il caso

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Per avere un punto di riferimento e una pietra di paragone, sfruttiamo le argomentazioni espresse dal Tar Salerno.

Qui il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, impugna il decreto emesso dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese.

Sanzione che, oltre agli effetti ex lege previsti, implica la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari al termine di sospensione.

Impugna anche la Delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina, per i motivi di cui all'inflizione (ipotesi di omessa denuncia di un delitto di ricettazione di cui l'interessato era venuto a conoscenza, inoltre a fini privati interrogava la banca dati CED delle Forze di Polizia).

La soluzione del caso in primo grado

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Abbiamo detto che la persona interessata impugna i provvedimenti visti lamentando:

a) la violazione dell'art. 9 D.P.R. 737/81,

b) la decadenza del potere sanzionatorio azionato dall'amministrazione oltre il termine di 120 giorni.

Il Tar sottolinea che il dies a quo di decorrenza del predetto termine è da intendersi nella data di pubblicazione della sentenza.

Giacché la norma fa riferimento ad un procedimento penale comunque definito, la concreta individuazione del dies a quo non può non tenere conto del valore della decisione giurisdizionale e, in particolare, della sua portata non definitiva oppure irrevocabile.

La conseguenza è questa: la decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza opera per quella che ha definito il giudizio penale, con valore di giudicato.

L'evenienza si verifica:

1) se si tratta di pronunzia di ultimo grado, al momento della pubblicazione;

2) se si tratta di sentenza di primo o secondo grado, quando non siano stati esperiti i mezzi di impugnazione e, dunque, la stessa sia divenuta irrevocabile.

In pratica

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Nel caso preso a spunto per il commento, l'azione disciplinare è stata avviata con la contestazione degli addebiti con una nota del 31.03.2016, notificata il 02.04.2016, mentre invece la sentenza penale di mancata condanna del ricorrente per prescrizione è passata in giudicato il 05.05.2015.

Il ricorso viene accolto.


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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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