Non computare i periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità dal computo dell'anzianità di servizio discrimina in maniera indiretta le donne

di Valeria Zeppilli - La dipendente che ha goduto dei permessi per l'allattamento ha comunque diritto al premio fedeltà da parte dell'azienda e non può esserne esclusa solo in ragione della sua maternità.

Per la Corte di cassazione, come si legge nella sentenza numero 26663/2018 qui sotto allegata, l'inclusione nell'anzianità dei periodi di congedo facoltativo è la sola interpretazione "compatibile col principio di non discriminazione".

Il diritto antidiscriminatorio

In tale pronuncia, i giudici hanno puntualmente ripercorso tutta la disciplina del diritto antidiscriminatorio, sia nazionale che sovranazionale, mettendo così in evidenza come l'esclusione dal premio connessa a ragioni di genitorialità sia del tutto incoerente con la parità uomo/donna, che deve sempre essere rispettata.

Usando le parole della Corte, se si decidesse di escludere "dal computo dell'effettivo servizio necessario ai fini del premio i periodi di astensione facoltativa dal lavoro, si farebbe derivare dalle disposizioni in esame un effetto di discriminazione indiretta di genere".

Ciò a maggior ragione nel caso di specie, ove il periodo di assenza dal lavoro per maternità era stato goduto dalla lavoratrice in un'epoca in cui solo le madri potevano beneficiare dell'astensione facoltativa dal lavoro per sei mesi, una volta trascorso il periodo di astensione obbligatoria.

La discriminazione indiretta

Appare opportuno ricordare, come fatto anche dai giudici nella sentenza 26663, che la discriminazione indiretta è quella che sia ha quando i lavoratori di un determinato sesso sono posti in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso in ragione di una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento che siano apparentemente neutri. Resta esclusa l'ipotesi in cui la differenziazione riguardi dei requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa e persegua un obiettivo legittimo con mezzi appropriati e necessari.

Corte di cassazione testo sentenza numero 26663/2018
Valeria Zeppilli

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