Per l'Agenzia delle Entrate il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato dal datore tramite "app" è equiparabile ai buoni pasto anche a fini fiscali

di Lucia Izzo - Il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato dal datore di lavoro tramite un'apposita "app" mobile su smartphone è equiparabile al mezzo dei buoni pasto, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 (in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del d.lgs. 50/2016) in vigore dal 9 settembre 2017, e ciò anche a fini fiscali.


Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 3 dell'8 ottobre 2018 (qui sotto allegato), nuova tipologia di documento che, a partire dallo scorso mese, l'Agenzia sta utilizzando per rispondere alle istanze di interpello, in forma anonima, nella tutela della privacy del contribuente.


Nell'ottica della c.d. "operazione trasparenza", ha stabilito l'Agenzia, le risposte ai contribuenti conterranno, in alcuni casi, soltanto i principi di diritto delle risposte fornite qualora dalla pubblicazione integrale possa derivare un pregiudizio concreto a un interesse pubblico o privato.

Servizio mensa tramite "app" equiparabile ai buoni pasto

Nel caso in esame, la richiesta avanzata dal contribuente era rivolta, presumibilmente, a comprendere il trattamento tributario del servizio di mensa reso dall'azienda tramite un'applicazione per smartphone, ovvero pagando con il proprio cellulare negli esercizi convenzionati anziché utilizzare i ticket in formato cartaceo o su apposite smart card.

Partendo proprio dal presupposto che il servizio reso tramite apposita "App Mobile" per smartphone sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le Entrate chiariscono le modalità di disciplina del servizio ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

Trattamento fiscale della mensa tramite "app"

Ai fini IRPEF, spiega l'Agenzia, la determinazione del reddito di lavoro dipendente avverrà alle condizioni di cui all'art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, laddove è disposto che: "Non concorrono a formare il reddito (…) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi".

Ai fini IRES, invece, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande. Quindi, non subirà le limitazioni di deducibilità di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR.

Infine, l'Agenzia affronta la delicata tematica dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in tema di buoni pasto, evidenziando come la materia sia ancora in evoluzione stante gli obblighi in materia di voucher e buoni imposti dalla Direttiva (UE) 2016/1065 del 27 giugno 2016, ancora non recepita in Italia.

Le Entrate fanno salvi gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva, riservandosi di valutarli. Nel frattempo, viene confermata l'applicazione delle aliquote ridotte del 4% e 10% previste nei nn. 37 e 121 della Tabella A, allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633: si tratta di quelle, rispettivamente, applicabili dal gestore dell'app sulle fatture emesse a carico della società datrice di lavoro e sulle fatture emesse dagli esercenti convenzionati che erogano i pasti nei confronti della società stessa.

Agenzia Entrate, principio di diritto 3/2018

Foto: 123rf.com
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