La Suprema Corte "bacchetta" la P.A. Se il provvedimento di sgombero non viene eseguito tempestivamente, lo Stato deve risarcire i proprietari, anche se il reo si trova in stato di vero o presunto bisogno

di Valeria Zeppilli - Se la Procura della Repubblica ordina lo sgombero di immobili occupati abusivamente, la pubblica amministrazione competente deve provvedere tempestivamente all'esecuzione di tale provvedimento e non è possibile attuare una strategia "attendista" giustificandola con l'esigenza di evitare che vengano posti in essere disordini più gravi.

Il richiamo, di fatto rivolto al Viminale, arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 24918/2018 qui sotto allegata, ha decretato che, se lo sgombero viene ritardato a lungo lo Stato deve risarcire i danni ai proprietari.

Condotta colposa del Viminale

I giudici della terza sezione civile hanno, più precisamente, sancito che la discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione non può estendersi sino a stabilire se un provvedimento dell'autorità giudiziaria debba o non debba essere eseguito. Diversamente, infatti, si stravolgerebbe "ogni fondamento dello Stato di diritto".

Tale principio, per la Corte, è ancor più ineludibile se il provvedimento giudiziario ha ad oggetto il diritto di proprietà, tutelato sia dalla Costituzione italiana che dalla CEDU, e comporta che deve ritenersi colposa la condotta dell'amministrazione dell'interno che, come accaduto nella vicenda oggetto della recente sentenza, trascuri per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato.

La legalità va ripristinata

Nello stesso giorno in cui il decreto Salvini sulla sicurezza (e con esso, quindi, anche la sua stretta sulle occupazioni abusive) ha ottenuto il via libera del Quirinale, la Corte di cassazione richiama alla legalità, considerandola l'unico modo per tutelare l'ordine pubblico, che non può essere invece legittimamente preservato "assicurando al reo, per sei anni, la possibilità di godere del frutto del reato" e garantendo "a dei riottosi il godimento dei beni altrui".

Lo stato di bisogno non rileva

L'occupazione, per i giudici, è sempre un reato e resta tale, quindi, anche se il reo si trova in uno stato di vero o presunto bisogno.

Per garantire il diritto a una casa, insomma, lo Stato non può temporeggiare nell'eseguire gli sgomberi, agendo a spese dei privati cittadini, ma deve semmai agire seguendo la via legale che è quella dell'edificazione di alloggi o dell'espropriazione di private dimore pagando il giusto indennizzo.

Del resto, per la Corte, "Che si tratti di dare esecuzione ad un ordine di ripristino dei segni di confine tra fondi miserrimi, o di assicurare alla giustizia il più spietato boss d'una cosca sanguinaria, la discrezionalità amministrativa cessa: altrimenti, per dirla con Blaise Pascal, 'non rendendo forte la Giustizia, si finirebbe per rendere giusta la Forza'".

Corte di cassazione testo sentenza numero 24918/2018
Valeria Zeppilli

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