L'Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri di selezione per le deleghe di pagamento (modelli F24) che andranno incontro a sospensione se presentano profili di rischio

di Lucia Izzo - Le deleghe di pagamento (modelli F24) che presentano profili di rischio potranno essere selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione.

A definire i criteri e le modalità per la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento è l'Agenzia delle Entrate nel suo provvedimento n. 195385/2018 (qui sotto allegato) del 28 agosto 2018 che va ad attuare quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (205/2017).

Compensazioni: i controlli sulle deleghe con modello F24

La manovra, infatti, ha introdotto il comma 49-ter dell'articolo 37 del D.L. 223/2006 allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, prevedendo che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di (modello F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.


Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato.

Diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Il provvedimento delle Entrate in oggetto si occupa, pertanto, di individuare i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate, definendo altresì la procedura per sospenderne l'esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito

Deleghe a rischio: i criteri per la selezione

L'Agenzia chiarisce che le deleghe di pagamento (modelli F24) che presentano profili di rischio saranno selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione utilizzando criteri riferiti:


a) alla tipologia dei debiti pagati;

b) alla tipologia dei crediti compensati;

c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;

d) ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;

e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Allo scopo di controllare tempestivamente l'utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di debiti iscritti a ruolo, spiegano le Entrate, a decorrere dal 29 ottobre 2018 i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo saranno presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

Come funziona la procedura di sospensione

La sospensione riguarderà l'intero contenuto della delega di pagamento. Per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta, verrà comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa.


Nella stessa ricevuta sarà indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non potrà essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24.


Durante il periodo di sospensione, non verrà effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24 e potrà essere richiesto l'annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Se in esito alle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

Invece, fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, laddove dalle verifiche emerga che il credito è stato correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

Agenzia Entrate provv. n. 195385/2018
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Foto: 123rf.com
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