Compensazioni del modello F24 diventeranno sempre più difficili e le sanzioni inasprite. Ecco le misure previste dal decreto fiscale indirizzate ad imprese e professionisti

di Gabriella Lax - Compensazioni del modello F24 diventeranno sempre più difficili e le sanzioni saranno inasprite. Queste le misure previste nell'articolo 3 dell'ultima bozza del decreto fiscale indirizzate ad imprese e professionisti.

1000 euro di multa per F24 errato

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Anche un semplice errore di compilazione dell'F24 per la compensazione di un credito può comportare l'applicazione di una sanzione di 1.000 euro, come riporta il Sole 24 Ore. Sembra che la multa verrebbe irrogata per ogni Modello F24 scartato dal sistema dell'Agenzia delle entrate, a partire da marzo 2020, senza possibilità di cumulo giuridico. Venuta meno l'ipotesi della compensazione automatica operata dal Fisco tra i rimborsi del 730 e debiti iscritti a ruolo, c'è il giro di vite sui crediti Irpef, Ires e Irap da utilizzare in compensazione se superano i 5mila euro solo dieci giorni dopo la trasmissione della dichiarazione da cui emergono. Una stretta che dal 2021 toccherà anche i crediti dei sostituti d'imposta.

Come trattare i casi di indebita compensazione

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In particolare, l'articolo 3 della bozza del decreto fiscale che riguarda il contrasto alle indebite compensazioni evidenzia, rinnovando una normativa che risale al 1997 che « La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge».

Indebite compensazioni, il ruolo di Inps, Inail e Agenzia delle entrate

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Sempre secondo la bozza, toccherà all'Agenzia delle entrate, all'Inps e all'Inail stabilire le procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241. In questo frangente, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

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