Per la Cassazione la finta denuncia di abusi sessuali sulla figlia da parte della ex moglie ha creato un vulnus insanabile nella relazione di coppia

di Lucia Izzo - È corretto l'addebito della separazione alla ex moglie se questa ha denunciato il marito per abusi sessuali nei confronti della figlia consapevole della falsità di tali accuse. Tale comportamento, infatti, è idoneo a vulnerare in maniera insanabile l'affectio tra i coniugi ponendosi come causa della successiva crisi coniugale.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 20374/2018 (qui sotto allegata) chiamata a pronunciarsi sul ricorso di una donna che si era vista addebitare la separazione dall'ex marito.

In particolare, la Corte d'Appello ha valutato decisivo ai fini della rottura del legame di fiducia e affettività tra i coniugi un grave episodio di denuncia da parte della ricorrente di abusi sessuali che l'ex avrebbe commesso sulla figlia, nonostante la stessa fosse consapevole dell'insussistenza di tali fatti e delle conseguenze che il marito avrebbe subito a causa della denuncia.

Addebito separazione all'ex che denuncia falsamente il marito

In Cassazione, la signora contesta la decisione, ma gli Ermellini, respingendo le sue doglianze, sottolineano come la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente sull'incidenza causale che la denuncia della donna ha avuto sulla rottura del legame matrimoniale e sulla perturbazione della relazione dell'ex marito con i figli.

A giudizio della Corte d'appello, la denuncia sporta dolosamente dalla signora ha costituito un "vulnus non sanabile" nella relazione matrimoniale, come ha dimostrato la successiva crisi che ha portato alla definitiva rottura del rapporto.

In questa prospettiva è stata ritenuta irrilevante la prova orale richiesta dalla ricorrente in sede di merito, avendo i giudici ritenuto che l'efficacia causale tra il comportamento contrario ai doveri matrimoniali e la rottura dell'affectio coniugalis si fosse interamente e irreversibilmente prodotta con il grave comportamento posto in atto dalla signora contro il suo coniuge.

Cass., VI civ., ord. n. 20374/2018

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