Le buche stradali danno origine al risarcimento se il custode non le ripara, non le segnala o se non sono visibili né evitabili dall'utente della strada

di Annamaria Villafrate - Il risarcimento del danno provocato da eventi lesivi riconducibili alla presenza di buche stradali, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, è dovuto solo se tale dissesto non è stato adeguatamente segnalato o se l'utente non lo poteva evitare o avvistare in alcun modo. Viceversa, nessun risarcimento è dovuto se il custode prova il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causa tra la presenza della buca e l'evento dannoso, rappresentato anche dalla condotta imprudente dell'utente della strada.

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Buche stradali: quando la colpa è del custode

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Le buche stradali quest'estate hanno provocato diversi sinistri, soprattutto a pedoni e motociclisti. Di chi è la colpa? L'art 2051 c.c. contiene una presunzione generale di responsabilità dell'ente proprietario o gestore, che deve custodire la strada in modo che essa non sia di pregiudizio ai suoi utenti. Quindi se la buca è il frutto di trascuratezza, usura o di un dissesto non adeguatamente segnalato all'utente della strada, è indubbia la responsabilità del custode. C'è però un un altro caso in cui il custode è responsabile, quello in cui la buca è considerata un'insidia stradale. In questo caso infatti, ai sensi dell'art 2043 c.c, essa da origine a una responsabilità dell'ente se non era né prevedibile, né evitabile da parte di chi circolava in quel tratto.

Buche stradali: il custode non ha colpa in presenza di caso fortuito

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La responsabilità "oggettiva" sancita dall'art 2051 c.c però non rende il custode sempre responsabile. Costui infatti può liberarsi se riesce a provare il "caso fortuito", che può consistere nella caduta di un masso o di un evento atmosferico, responsabili della formazione della buca sul manto stradale, così come di un atteggiamento imprudente dell'utente della strada.

La giurisprudenza infatti non giustifica sempre la condotta di chi circola su strada, visto che anche costui è tenuto a tenere una condotta diligente e attenta, per evitare d' incorrere in una situazione di pericolo. Pertanto se un motociclista cade in una buca perché non rispetta i limiti di velocità o gira di notte a fari spenti, non saranno certo imputabili all'ente proprietario i danni riportati in seguito a un'eventuale caduta. Questo perché, come di recente ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 12032/2018: "la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il caso fortuito idoneo a fare venire meno la responsabilità del custode può essere costituito anche dal comportamento colposo del danneggiato."

La responsabilità del custode è esclusa anche dalla condotta del danneggiato

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Che il danneggiato possa concorrere o essere la causa dei danni riportati lo dice anche l'ordinanza n. 6034/2018 della Cassazione secondo la quale "nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., primo comma: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".

Non c'è insidia se la buca è avvistabile per ampiezza e luminosità

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Conferma ulteriormente quanto detto l'ordinanza n. 2298/2018 della Cassazione, che ha respinto il ricorso del proprietario e del conducente di un ciclomotore avverso la sentenza di secondo grado che "affermata la prevedibilità della buca e ricondotto esclusivamente all'imprudente condotta di guida del conducente il suo mancato avvistamento, ha coerentemente escluso la ricorrenza degli elementi della non prevedibilità e la non visibilità del pericolo- necessari ad integrare l'insidia stradale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (sulla base dell'inquadramento compiuto dal primo giudice e non contestato in sede di gravame); né le censure relative all'erroneità del richiamo all'art. 149 C.d.S. e alla supposizione che le vetture che precedevano il ciclomotore avessero un'«andatura non lineare» valgono a incrinare la sostanziale coerenza di una motivazione che è basata sulla prevedibilità dell'esistenza di buche stradali e sulla possibilità di avvistarle con una condotta di guida più attenta alle condizioni del manto stradale (tenuto conto anche dell'ampiezza dell'avvallamento e dell'orario «centro-diurno» in cui si era verificato il sinistro)." Sullo stesso filone interpretativo anche l'ordinanza n. 7887/2018 della Cassazione, secondo cui, se l'evento lesivo è provocato da "una buca poco profonda, di modeste dimensioni, tale da poter essere evitata prestando una semplice attenzione nel camminare", l'insidia stradale è da ritenersi esclusa.

Buche stradali: quando spetta il risarcimento?

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Appare evidente che il risarcimento del danno riportato in seguito a una caduta o a una collisione provocate da una buca presente sul manto stradale spetta nel caso in cui l'ente proprietario o il gestore della strada non ha segnalato la buca o non ha provveduto a ripararla, contravvenendo in questo modo agli obblighi di manutenzione su di esso gravanti.

Non spetta alcun risarcimento invece non solo quando la buca si è creata a causa di un evento atmosferico o di un fenomeno imprevedibile e inevitabile da parte dell'ente, come il distacco di un masso, (circostanze ovviamente che il custode ha l'onere di provare), ma anche quando l'utente, nel circolare per la strada non si attenga alle regole di comune diligenza e attenzione richieste.

Come farsi risarcire?

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La fase della richiesta risarcitoria comporta la preventiva raccolta di documenti capaci di dimostrare che la caduta è stata provocata proprio dalla buca presente sul manto stradale. A tal fine è necessario provare:

  • le lesioni personali (certificato di pronto soccorso da cui deve risultare la dichiarazione che la caduta è avvenuta a causa di un buca stradale e successivi certificati medici);
  • la dinamica del sinistro (verbale dei carabinieri, Vigili o Polizia intervenuti, ma anche dichiarazioni di testimoni presenti sul posto e fotografie da cui risulti la data certa del fatto);
  • i danni al mezzo (preventivo o fattura di riparazione dell'auto carrozzeria e/o del meccanico);

Raccolte le prove, il soggetto danneggiato dovrà inviare una lettera raccomandata A/R all'Ente proprietario o gestore della strada in cui è presente la buca e, se si conosce, la sua Compagnia Assicurativa.

Per maggiori approfondimenti leggi anche:

Buche stradali: come chiedere il risarcimento? Le regole Unc

Buche stradali: risarcimento danni, come fare

Cassazione: se la buca sul manto stradale è prevedibile nessun diritto al risarcimento


Foto: 123rf.com
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