di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 18075/2018 (sotto allegata) della Cassazione precisa che se il sinistro è cagionato da una macchia d'olio presente sul manto stradale non deve essere risarcito dall'ente custode della strada ove il dipendente incaricato alla sorveglianza non poteva rilevarla perché prodotta da terzi una volta terminato il turno di lavoro. La macchia d'olio è quindi da considerarsi un caso fortuito imprevedibile e inevitabile sulla quale nulla può la condotta diligente del custode.
La vicenda processuale
Un automobilista impugna la sentenza
della Corte di appello che ne ha rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa Città, che aveva già respinto la domanda avanzata contro l'Anas, per ottenere "il risarcimento dei danni cagionati alla propria autovettura in conseguenza del sinistro stradale (…) quando ne aveva perso il controllo della guida per la presenza di una macchia oleosa sul manto stradale." La Corte d d'appello, nel respingere l'appello dell'automobilista osservava che il caso fortuito, incapace di interrompere il nesso causale fra il modo di essere della cosa e il danno è ravvisabile anche nel pericolo imprevedibile e inevitabile che origina dalla condotta di terzi, prima che si possa esigere un comportamento riparatore del custode. In questo caso la presenza della macchia d'olio sul manto stradale non era stata rilevata durante il turno di servizio, compreso tra le 7,30 e le 13,30 dal dipendente Anas. Va da se che la macchia d'olio sul manto stradale rappresenta un caso fortuito. Non è possibile infatti esigere la presenza fissa del personale Anas sulla strada. Considerazioni che escludono la responsabilità dell'ente gestore anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. Il soccombente in appello ricorre a questo punto in Cassazione.Macchia d'olio sull'asfalto: caso fortuito
La Cassazione, rigetta il ricorso, condividendo le conclusioni della Corte d'Appello, rispettose dei seguenti orientamenti consolidatisi in sede di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.:
"a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere".
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Cassazione ordinanza n. 18075-2018• Foto: 123rf.com