L'Istituto ha diffuso una guida inerente la certificazione telematica di malattia e le visite mediche di controllo. In allegato le novità e il testo della guida

di Lucia Izzo - Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia? A fornire una risposta è l'INPS in una guida apposita (qui sotto allegata) che si occupa nel dettaglio di "Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici".


L'Istituto punta a fornire una risposta coerente e chiara in una materia oggetto di frequenti dubbi e domande da parte dei lavoratori e per cui si è reso necessario indicare "passo passo" il percorso da seguire quando, a causa della malattia, si è impossibilitati a recarsi a lavoro.

Contattare datore di lavoro e medico curante

In caso di malattia, il lavoratore dovrà tempestivamente avvisare il datore di lavoro della propria assenza per malattia. All'uopo, si rammenta che sono variabili i tempi e modalità con le quali far pervenire l'avviso e dipendono essenzialmente dal contratto di lavoro applicabile. Tuttavia, di norma, si ritiene che il lavoratore non sia obbligato alla comunicazione ove ricorrano ipotesi di giustificato e comprovato impedimento.

Ancora, primo passo in caso di malattia, ovvero di un'infermità che determini incapacità temporanea allo specifico lavoro, sarà quello di contattare il proprio medico curante. Questi ha il compito di redigere l'apposito certificato di malattia e di trasmetterlo all'INPS con modalità telematica, immediatamente o al più il giorno dopo quando la visita è avvenuta al tuo domicilio.

Eventualmente, anche il medico libero professionista, a cui ci si rivolge nei casi previsti dalla legge o dal contratto di lavoro, potrà rilasciare il certificato di malattia telematico poiché egli dispone delle credenziali di accesso al servizio.

Il certificato di malattia

Con il certificato telematico di malattia, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di invio dell'attestato al datore di lavoro privato o pubblico che potrà visualizzarlo mediante i servizi presenti sul sito web INPS.

L'Istituto consiglia al lavoratore di prendere nota del numero di protocollo del certificato (PUC), eventualmente chiedendone copia cartacea al medico che lo ha redatto, e di controllare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'indirizzo di reperibilità per la visita medica ivi inseriti.

Potrà inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l'apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato).

Nei giorni festivi e prefestivi sarà necessario rivolgersi al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia, sia ove la malattia sia insorta in questi giorni, sia per giustificare un'eventuale continuazione di un evento certificato sino al venerdì.

Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, devi richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia. Anche in tali casi assicurati che l'eventuale trasmissione telematica sia stata regolarmente effettuata. Se, invece, l'ospedale consegna un certificato cartaceo, sarà necessario controllare che siano presenti tutti i dati fondamentali e provvedere a inviarlo all'INPS e al datore di lavoro.

Come deve essere redatto il certificato di malattia telematico?

Per garantire la correttezza delle informazioni riportate nel certificato, il medico redattore dovrà porre la massima attenzione nell'inserimento di tutti i dati. Dovranno, se ne ricorrono i presupposti, essere inserite correttamente le seguenti informazioni:

- Indicazione di evento traumatico: l'informazione è indispensabile affinché l'Inps possa valutare se vi sono le condizioni per attivare un'azione surrogatoria verso i terzi responsabili. Ove tale azione abbia esito positivo, per il lavoratore c'è il vantaggio che le giornate di indennità di malattia in tal modo recuperate dall'INPS non rientrino nel computo del periodo massimo assistibile per malattia;

- Segnalazione delle eventuali "agevolazioni" per le quali il lavoratore privato o pubblico è esonerato dall'obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di: patologia grave che richieda terapie salvavita; malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio; stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%.

Il medico potrà anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa.

Il certificato cartaceo resta valido?

Il certificato di malattia e l'attestato (l'attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori.

Il certificato cartaceo andrà trasmesso all'INPS (o inviato con R/R) e al datore di lavoro entro i termini previsti dal contratto di lavoro. La trasmissione dovrà avvenire entro due giorni invece, in caso si tratti di lavoratore privato che ha diritto all'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto.

Da quale giorno inizia la malattia?

L'INPS, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita.

Solo ove il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l'INPS riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. Si rammenta che il datore di lavoro, infatti, potrebbe ritenere il lavoratore assente ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall'INPS.

Cosa fare in caso di cicli di cura ricorrenti?

In caso di sottoposizione a cicli di cura ricorrenti per patologie di natura specialistica comportanti incapacità al lavoro (compresi i trattamenti emodialitici, chemioterapia, ecc.), i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia potranno produrre un'unica certificazione attestante la necessità di trattamenti ricorrenti e che qualifichi ciascun periodo come ricaduta del precedente.

La certificazione di tali cicli dovrà essere inviata all'INPS e al proprio datore di lavoro prima dell'inizio della terapia con l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione ed è utile a considerare, ai fini dell'indennità previdenziale, i diversi giorni di malattia come un unico evento.

A prestazioni effettivamente eseguite, l'interessato dovrà presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite. Le assenze dal lavoro per le terapie dovranno, comunque, essere certificate, nelle consuete modalità, mediante certificazione telematica o, ove questa non sia possibile, cartacea.

Le fasce di reperibilità per le visite fiscali

Le visite mediche di controllo possono essere disposte d'ufficio dall'Istituto (nei confronti dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e dei lavoratori pubblici) o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

Per permettere al medico fiscale di effettuare l'eventuale visita di controllo, si consiglia di accertarsi che sul campanello del domicilio di reperibilità sia indicato il proprio nominativo. Inoltre, si rammenta la necessità di rispettare le c.d. fasce orarie di reperibilità anche nei giorni festivi, di sabato e domenica.

Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l'assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Inoltre, si rammenta che nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell'Inps per non interferire nell'attività di competenza esclusiva dell'Inail in materia (art. 12 della legge n. 67/1988)

La disciplina delle visite mediche di controllo si differenzia parzialmente per quanto riguarda i lavoratori del settore privato rispetto a quelli del settore pubblico.

Reperibilità per lavoratori del settore privato

I dipendenti privati sono tenuti a essere reperibili nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

- dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Il medico certificato potrà segnalare l'eventuale agevolazione che esonera il lavoratore privato nei casi previsti, secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell'Inps, tuttavia anche in tal caso potrà essere comunque disposta una visita di controllo previo appuntamento.

Il lavoratore privato assicurato per la malattia non potrà assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo salvo i seguenti casi specifici:

- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;

- provati gravi motivi personali o familiari;

- cause di forza maggiore.

Reperibilità per lavoratori del settore pubblico

I dipendenti pubblici sono tenuti a essere reperibili nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

L'esonero è possibile nei seguenti casi, indicati dal d.m. n. 206/2017:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Si ricorda che la visita fiscale dovrà essere richiesta obbligatoriamente dal datore di lavoro pubblico se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, ma, discrezionalmente, potrà essere anche disposta più volte durante il medesimo periodo di prognosi.

Visita fiscale: che succede se il lavoratore è assente?

Il lavoratore trovato assente in occasione della visita medica di controllo domiciliare sarà invitato con apposito avviso a presentarti in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale INPS di competenza.

Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale ha ripreso l'attività lavorativa, il dipendente non sarà tenuto a sottoporsi alla visita, ma dovrà comunque comunicarlo alla medesima Struttura INPS.

In ogni caso, il dipendente tenuto a presentare idoneo giustificativo per l'assenza alla visita di controllo domiciliare altrimenti rischia di incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro nonché nelle sanzioni amministrative previste dalla legge in caso di lavoratore privato avente diritto all'indennità di malattia.

Indirizzo di reperibilità: come cambiarlo?

La variazione dell'indirizzo di reperibilità durante la malattia è consentita, ma le regole sono diverse a seconda che si tratti di un lavoratore pubblico o privato.

Il lavoratore pubblico sarà tenuto ad avvertire immediatamente il datore di lavoro, il quale provvede a sua volta ad informare tempestivamente l'INPS per mezzo degli appositi canali

Il lavoratore privato, invece, se assicurato per la malattia presso l'INPS, dovrà avvertire preventivamente la Struttura territoriale di competenza, utilizzando direttamente i canali indicati nel sito web www.inps.it e avvisare immediatamente anche il datore di lavoro, attenendosi alle disposizioni del proprio contratto di lavoro in materia di assenze per malattia.

Ove, invece, il lavoratore non sia assicurato per la malattia presso l'INPS sarà tenuto ad avvertire solo il datore di lavoro.

Se durante l'evento di malattia avviene un trasferimento presso domicilio estero in Paese U.E., il lavoratore dovrà sempre informare preventivamente la Struttura territoriale INPS di competenza che valuterà l'opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo.

Il periodo di malattia si può modificare?

Al lavoratore è consentito rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, ma sarà necessario che questi chieda al medico che ha redatto il certificato la "Rettifica" della prognosi, da inoltrare all'INPS attraverso il servizio di trasmissione telematica.

Al dipendente pubblico è consentito (cfr. d.m. n. 206/2017) rivolgersi, nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi.

Nessun certificato potrà essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato

INPS - Guida Certificazione di malattia e visite mediche di controllo

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