Per il TAR Lazio i genitori, anche se separati e non affidatari, hanno un interesse qualificato all'accesso agli atti riguardanti il percorso scolastico dei figli

di Lucia Izzo - Il liceo avrà 7 giorni di tempo per fornire al genitore che le aveva richieste le copie dei compiti in classe della figlia minore e delle relative annotazioni.


I genitori hanno un interesse qualificato all'accesso agli atti che riguardano il percorso scolastico dei figli, e tale diritto va riconosciuto anche al genitore separato, ancorché non affidatario, senza che sia all'uopo necessaria alcuna autorizzazione del giudice cibile competente ad adottare i provvedimenti sui figli.


Lo ha chiarito il TAR Lazio, sezione terza-bis, nella sentenza n. 6849/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una madre in base alla Legge n. 241/1990.


La donna, collocataria e affidataria della figlia minore alunna di Liceo, aveva impugnato il diniego da parte del dirigente scolastico dell'istanza di accesso ai compiti in classe svolti dalla figlia in varie discipline nelle quali la ragazza aveva riportato insufficienze nei giudizi.


La madre sollecita i giudici amministrativi ritenendo spettante al genitore separato il diritto d'accesso, in funzione del suo perdurante diritto-dovere di seguire il minore nella crescita e nello sviluppo scolastico. Nel caso in esame, soggiunge la ricorrente, non sarebbe stata configurabile alcuna delle ipotesi tassative che legittimano il rifiuto di ostensione degli atti ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241/90,


Il TAR, accogliendo le doglianze della madre, conferma che i genitori, ancorché separati, hanno diritto di conseguire visione e copia dei documenti di scrutinio dei figli, sia ove ineriscano a compiti in classe che ad attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe, che ai documenti valutativi di sintesi (c.d. pagelle).

Genitori: interesse qualificato ad accedere agli atti scolastici dei figli

Non può, dunque, negarsi la spettanza di un interesse qualificato all'accesso, giuridicamente rilevante e più ampio dell'interesse a ricorrere in sede giurisdizionale. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto pacifico "che i genitori di alunni minori siano titolari di un interesse qualificato a prendere visione degli atti relativi alle varie fasi di svolgimento dell'attività scolastica dei figli, purché aventi una diretta relazione con gli studi da questi compiuti e suscettibili di produrre effetti nella loro sfera di interessi".


La pretesa di un genitore a ottenere copia dei compiti svolti dal figlio e delle relative annotazioni valutative operate dai docenti, rammentano i giudici amministrativi, è funzionale all'obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell'apprendimento e nel processo cognitivo del figlio, così da constatare quali possano essere le lacune culturali e predisporre eventuali percorsi privati di sostegno e recupero scolastico.


Anche al genitore separato, anche se non affidatario dei figli, deve essere riconosciuto il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli e ciò anche in assenza di un'autorizzazione o un altro atto di assenso da parte del giudice competente in sede di adozione di provvedimenti riguardanti i figli.


La stessa veste di genitore legittima, infatti, a esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola dallo stesso frequentata.


L'esclusione del diritto di accesso è ammessa, al massimo, per quanto riguarda "procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi". Ma non è questo il caso degli scrutini degli studenti che non consistono in una selezione a merito comparativo, bensì in un vaglio della loro preparazione in senso assoluto, ovverosia senza il confronto con altre posizioni.


Neppure, concludono i giudici, l'accesso ai compiti e alle relative annotazioni della figlia minore può essere negato in quanto "preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", circostanza che non ricorre nel caso in esame. La scuola viene dunque condannata a fornire alla madre i compiti richiesti.

Tar Lazio, sent. n. 6849/2018

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: