Anche se l'inottemperanza al provvedimento giudiziale si è avuta in due sole occasioni, la madre che impedisce gli incontri padre figlio risponde penalmente

di Valeria Zeppilli - Per essere chiamati a rispondere penalmente del reato di cui all'articolo 388, comma 2, del codice penale basta impedire al padre di vedere il figlio per due sole volte: l'inottemperanza al provvedimento giudiziale di separazione, pur se contenuta, genera sempre una penale responsabilità.

Almeno questo è l'avviso del Tribunale di Castrovillari, che con la sentenza numero 471/2018 qui sotto allegata ha condannato a due mesi di reclusione una donna che aveva impedito all'ex marito di incontrare loro figlio in due occasioni senza alcuna plausibile ragione a sostegno della propria condotta.

A consolidare il convincimento del giudice vi era anche la circostanza che, sebbene il capo di imputazione riguardasse solo due omissioni, successivamente il padre non riuscì più a incontrare il minore.

Convinzione di agire nell'interesse del minore

Per il Tribunale, oltretutto, per far venir meno il dolo del reato contestato non basta l'eventuale erronea convinzione di agire nell'interesse del minore se la situazione che ha determinato il comportamento illecito poteva essere tempestivamente rappresentata all'autorità giudiziaria.

Sul punto i giudici hanno ribadito quanto già sancito dalla Cassazione nella sentenza numero 7611/2014, ovverosia che "il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla".

Tribunale di Castrovillari testo sentenza numero 471/2018
Valeria Zeppilli

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