Analisi dei diritti e della facoltà della persona offesa nelle fasi preliminari

Avv. Filippo Antonelli - A margine di un seminario tenuto dall'avvocato Monteleone del Foro di Forlì-Cesena e promosso da AIGA, seguono alcune riflessioni sull'attività del difensore della persona offesa dal reato, in una fase ancora non pienamente dibattimentale.

L'attività del difensore della p.o. d'altronde varia considerevolmente a seconda della fase procedurale in cui si esplica, poiché ciascuna fase ha un proprio parametro di giudizio.


Parametro delle indagini preliminari

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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 326 c.p.p. che inaugura le disposizioni sulla presente fase, il difensore attento dovrà considerare quale parametro di giudizio affrontare. Un grande aiuto è dato dagli artt. 405 e 408 codice di rito, unitamente all'art. 125 disp. att.

L'art. 405 c.p.p. afferma che il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione (408 c.p.p.) esercita l'azione penale […]. Dal canto suo l'art. 125 disp.att. indica che il medesimo presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

È evidente, pertanto, che il ruolo del difensore della p.o. in questa fase deve essere di pieno supporto e affiancamento rispetto al p.m., per raccogliere elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. In caso contrario, infatti, il suo ruolo finisce lì dove è iniziato.

Le indagini difensive di cui all'art. 327-bis c.p.p. sono il migliore strumento a disposizione.

Si tenga presente che in caso di chiusura delle indagini con un decreto di archiviazione per tenuità del fatto (art. 411 co. I-bis c.p.p.), il p.m. dovrà avvisare la persona offesa la quale avrà dieci giorni di tempo per manifestare il proprio dissenso con un'opposizione.

Il diritto di querela

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Naturalmente in questa fase la persona offesa ha una grande arma a disposizione, che è rappresentata dalla denuncia-querela di cui (anche) all'art. 120 c.p. il quale inaugura il capo IV (della persona offesa

dal reato) parlando di "diritto di querela" entro 3 mesi dal fatto. A proposito di tale termine, si ricordi sempre l'art. 107 disp.att. che segnala l'ulteriore diritto della p.o. di ottenere l'attestazione della ricezione della denuncia-querela da parte dell'autorità davanti alla quale essa è presentata.

Si segnala brevemente un'importante modifica operata dalla L. 103/17 (L. Orlando) che deve stimolare il difensore ad essere particolarmente attento alle disposizioni in tema di iscrizione a ruolo della notizia di reato (L. 106/06). In particolare la L. Orlando chiede di osservare le disposizioni di cui alla normativa citata, il che si traduce in un nuovo parametro di giudizio da osservare: l'iscrizione a ruolo all'atto della presentazione della denuncia/querela non è più automatica ma eventuale. Questo significa che l'obbligo scatta immediatamente solo in caso di elementi indiziari specifici, non già di meri sospetti.

Tale discrezionalità del pubblico ministero si traduce, inevitabilmente, in una compressione del diritto della persona offesa.

All'opposto notiamo un potenziamento dei diritti della persona offesa nel nuovo co. 3-ter dell'art. 335 c.p.p. (decorsi sei mesi dalla presentazione, la p.o. può chiedere di essere informata dall'autorità dello stato del procedimento), unitamente all'art. 369 c.p.p. (informazione di garanzia); in questi casi si può apprezzare la possibilità di interloquire e sorvegliare le indagini preliminari.

Diritti della persona offesa

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Naturalmente deve essere segnalato il Titolo VI del codice di rito che tratta dei diritti e delle facoltà della persona offesa dal reato, agli artt. 90 ss. c.p.p. ed in particolare il vulnus dei diritti riconosciuti nei casi, purtroppo frequenti, di particolare vulnerabilità.

Misure cautelari

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Anche in questo caso il difensore deve prestare attenzione al parametro di giudizio adottato nella fase cautelare.

Senz'altro egli può sollecitare il pubblico ministero nello specifico, chiedendo il tipo di misura idonea ai sensi dell'art. 273 c.p.p. e ss.

Si consideri l'art. 282-bis co. VI c.p.p. che si collega con l'art. 384-bis per l'effetto immediato che esplica nel richiamare misure urgenti in tema di reati sessuali e di persone offese vulnerabili. Nei delitti ivi richiamati (dalla misura dell'allontanamento e dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) le forze dell'ordine devono fornire alla p.o. tutte le informazioni possibili sui centri anti-violenza della zona e, in caso di presenza del difensore, sarà quest'ultimo a dover sollecitare le informazioni.

Sempre in questa fase si ricordi il disposto dell'art. 381 co. III codice di rito, ovvero la possibilità di rimettere la querela oralmente dinanzi alla P.G.

A chiusura delle facoltà della p.o. in fase cautelare, si consideri il disposto dell'art. 299 co. II-bis c.p.p. ovvero i poteri di revoca e sostituzione delle misure che devono essere comunicate alla p.o., in sostanza la gestione della misura da parte del difensore dell'imputato che, chiedendo una modifica alla misura cautelare, dovrà notificare la modifica alla p.o. a pena di inammissibilità.

Il difensore della p.o. avrà 2 giorni di tempo per depositare memorie.

Incidente probatorio

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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 394 c.p.p. la persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Se non accoglie la richiesta il p.m. pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Grazie a tale disposizione è ampliato il novero di soggetti che possono richiedere tale forma di assunzione probatoria che è vera e propria anticipazione del dibattimento, anche in questo caso quindi cambia il parametro di giudizio da tenere a mente per il difensore, il quale dovrà proiettarsi già al processo vero e proprio.

Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

filippo.antonelli@me.com

filippoantonelli.avvocato360.it

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