Secondo la giurisprudenza recente il conto corrente condominiale è pignorabile senza che questo comporti la lesione del principio della preventiva escussione

di Annamaria Villafrate - Dopo la riforma del 2012 una delle questioni su cui la giurisprudenza si è interrogata di più è quella relativa alla pignorabilità del conto corrente condominiale. Alcune sentenze piuttosto recenti considerano il condominio come un'entità distinta e in quanto tale titolare di un conto corrente separato da quello dei singoli condomini. Per questo non si rischia di ledere l'art. 63 disp att. c.c., che vieta al creditore di escutere i condomini in regola se non dopo aver agito nei confronti di quelli morosi. Questa regola infatti vale quando il creditore agisce in via parziaria, non sul Condominio nel suo complesso.

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Conto corrente e debiti condominiali: cosa dice la legge

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Il comma 7 dell'art. 1129 c.c. dispone che: "L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio

, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio." Il condominio quindi ha un suo conto corrente per far fronte alle spese comuni. Esiste però un prinicpio in materia di debiti condominiali per tutelare i condomini in regola con i pagamenti rispetto a quelli morosi. Si tratta dell'art. 63 disp att. c.c. secondo il quale "I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini."

Da una parte quindi una norma da cui si desume l'esistenza di un conto corrente

intestato al Condominio nel suo complesso e dall'altra una che protegge i condomini virtuosi, per i quali la tutela approntata dall'art. 63 disp. att. c.c. rischia di essere vanificata nel momento in cui le somme confluiscono nel conto corrente comune. Vediamo come sta affrontando il problema la giurisprudenza.

E' legittimo pignorare il conto del condominio

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La prima pronuncia ha a che fare con una causa che vede contrapposti un Condominio e una società di servizio idrico integrato, che agisce esecutivamente per il recupero del quantum dovuto. Il Condominio si oppone perché, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., i creditori non possono agire nei confronti dei condomini che risultano in regola con i pagamenti, se non dopo aver escusso quelli morosi.

La sentenza del Tribunale di Cagliari del 27 febbraio 2018 che chiude la presente vertenza ritiene che l'azione esecutiva è legittima perché sia l'utenza idrica che il conto corrente sono intestati al Condominio. Agendo in questi termini non si vanno a ledere gli interessi dei condomini in regola, come sancito dall'art 63 disp. att. c.c. Secondo il tribunale sardo infatti il Condominio è un'entità distinta dai condomini che ne fanno parte e il conto a questo intestato è distinto da quello dei singoli condomini, poiché dal momento che in esso versano denaro, ne perdono la disponibilità. Qualche dubbio resta, anche se la sentenza in esame non è un caso isolato.

Sono diverse infatti le pronunce pro pignorabilità del conto corrente condominiale:

  • secondo una pronuncia del 2014 del Tribunale di Pescara l'art. 63 disp att. c.c. prevede l'obbligo di preventiva escussione del condomino moroso, ma non del Condominio nel suo complesso. Al creditore pertanto non è vietato aggredire immediatamente il conto condominiale;
  • per una sentenza del Tribunale di Bologna del 2014 il conto corrente condominiale è aggredibile perché il vincolo di destinazione imposto alle somme in esso versate recide ogni legame con quelle proprie dei singoli condomini;
  • per una decisione del Tribunale di Milano del 2014 infine il Condominio ha un patrimonio distinto da quello dei condomini, come emerge dalla formula che vieta la "confusione di cassa" tra conto condominiale e conti dei singoli condomini.

Il conto corrente è patrimonio del condominio

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Altra importante conferma alle tesi giurisprudenziali menzionate viene dal Tribunale di Milano che, nell'articolata sentenza del novembre 2017 premette che, per effetto delle modifiche normative intervenute in materia condominiale può ritenersi esistente una sorta di "patrimonio del condominio" costituito dalle somme presenti sul conto corrente intestato allo stesso, anche se ancora privo di vincolo di destinazione degli importi. Non si può negare infatti che il conto corrente condominiale rappresenti una prima garanzia (art. 2744 c.c.) per i creditori del condominio, che potranno decidere se agire:

  • per intero nei confronti del condominio, pignorando il conto condominiale;
  • o in via parziaria verso singoli condomini, nel rispetto dell'art 63 disp. att. c.c. considerata l'esistenza contestuale di obbligazioni distinte: quelle relative all'intero debito in capo all'amministratore (nella qualità di mandatario dei singoli condomini) e quelle inerenti le singole quote dei condomini obbligati in virtù e in misura delle diverse quote di partecipazione.

Ne consegue che "là dove il creditore agisca per il recupero dell'intero credito in forza del contratto che lo lega al condominio (e non nei confronti dei singoli condomini tenuti alla contribuzione) non può trovare applicazione il disposto dell'art. 63 disp. att. c.c. perché lo stesso, pignorando il conto corrente condominiale, non "agisce nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti", ma aggredisce il "patrimonio del condominio", patrimonio che al condominio obbligato fa direttamente capo".

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